ESPORTATORI ABITUALI

CHI PUO' ESSERE CONSIDERATO UN ESPORTATORE ABITUALE

Aggiornato al 10.09.2020

Vediamo, di seguito, quali sono i requisiti che un’impresa deve avere per poter essere considerata un esportatore abituale.

Sono considerati esportatori abituali i soggetti che, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno effettuato operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari.

Sono esclusi i soggetti che iniziano l’attività, per il primo anno solare poiché non hanno un periodo di riferimento sul quale calcolare il valore del 10%.

Sono, inoltre, esclusi i soggetti IVA che applicano il regime speciale per l’agricoltura.

Anche il rappresentate fiscale di un soggetto esterno può acquistare beni e servizi o importare beni senza l’applicazione dell’imposta utilizzando il plafond nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge (RM 102/E del 1999). Tale facoltà è estesa anche alla società estera che, anziché eleggere un rappresentante fiscale in Italia, decide di domiciliarsi direttamente in Italia richiedendo l’attribuzione del numero di partita IVA italiana attraverso la procedura prevista dall’art.35-ter del DPR 633/72.

Vediamo ora, come effettuare il calcolo per verificare se l’impresa può essere considerata o meno un esportatore abituale.

Il calcolo, che vedremo tra breve, può essere effettuato con due metodi diversi o meglio, esso può fare riferimento all’anno solare precedente o ai 12 mesi precedenti.


Nel primo caso occorre impostare la seguente frazione:


cessioni intracomunitarie, esportazioni, operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente
:
volume d’affari
realizzato nell’anno solare precedente.


Nel secondo caso la frazione da impostare sarà:


cessioni intracomunitarie, esportazioni e operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti
:
volume d’affari
realizzato nei 12 mesi precedenti.


Se il rapporto è superiore a 0,10 (ovvero al 10%), il soggetto può essere considerato un esportatore abituale.

Facciamo qualche esempio.


Esempio 1. Calcolo effettuato con riferimento all’anno solare precedente.
L’impresa Alfa, nell’anno solare precedente, ha registrato cessioni intracomunitarie, esportazioni ed operazioni assimilate per 60.000 euro e ha realizzato un volume d’affari di 385.000 euro.


60.000/385.000 = 0,15 = 15%.

L’impresa Alfa può acquisire lo status di esportatore abituale.


Esempio 2. Calcolo effettuato con riferimento all’anno solare precedente.


L’impresa Beta, nell’anno solare precedente, ha registrato cessioni intracomunitarie, esportazioni ed operazioni assimilate per 58.000 euro e ha realizzato un volume d’affari di euro 650.000.


58.000/650.000 = 0,08 = 8%.

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L’impresa Beta non può essere considerata esportatore abituale.


Esempio 3. Calcolo effettuato con riferimento ai 12 mesi precedenti.

L’impresa Gamma, nei 12 mesi precedenti, ha registrato cessioni intracomunitarie, esportazioni ed operazioni assimilate per 160.000 euro e ha realizzato un volume d’affari di 550.000 euro.


160.000/550.000 = 0,29 = 29%.

L’impresa Gamma può acquisire lo status di esportatore abituale.


Il diverso metodo per la determinazione dello status di esportatore abituale (riferimento all’anno solare o ai 12 mesi dell’anno precedente) dipende dal metodo usato per il calcolo del plafond. Esistono, infatti, due metodi che possono essere applicati per calcolare il plafond:

  • il metodo fisso o solare;
  • il metodo mobile o dei 12 mesi precedenti.

Nel calcolo, poi, bisogna prestare particolare attenzione alle operazioni da inserire al numeratore della frazione e al volume d’affari da considerare al denominare. Al numeratore occorre indicare tutte le operazioni che concorrono a formare il plafond. Mentre al denominatore occorre indicare un volume d’affari rettificato.

I soggetti che hanno una o più contabilità separate, ai sensi dell’art.36 del DPR 633/1972, per verificare lo status di esportatori abituali devono far riferimento al complesso delle attività svolte e non alle singole attività separate.

E’ importante ricordare anche che le cessioni all’esportazione e le operazioni ad esse assimilate, nonché i servizi internazioni connessi agli scambi internazioni (art.8, 8-bis, 9 del DPR 633/72) devono rientrare nell’ attività propria dell’impresa che effettua le cessioni o le prestazioni.

 
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