ADEMPIMENTI DELL'ESPORATORE ABITUALE
GLI ADEMPIMENTI A CUI È TENUTO L'ESPORTATORE ABITUALE E QUELLI DEL FORNITORE CHE CEDE BENI E SERVIZI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
L’esportatore abituale, che intende effettuare acquisti in sospensione d’imposta, è soggetto ad alcuni adempimenti. Egli deve:
- emettere la dichiarazione d’intento. La dichiarazione d’intento è un documento con il quale l’esportatore attesta, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere considerato esportatore abituale e manifesta la volontà di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta;
- trasmettere telematicamente, la dichiarazione d’intento, all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione può essere fatta direttamente o attraverso un intermediario incaricato. L'Agenzia delle Entrate rilascia la ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento può:
- riguardare una singola operazione e, di conseguenza, essere ripetuta per ciascuna operazione tra le parti;
oppure
- includere più operazioni d’importazione fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. In questo caso la sua validità non può mai andare oltre il 31.12 di ogni anno.
Il fornitore o prestatore dell’esportatore abituale deve:
- accertarsi dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento;
- indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione.
Le dichiarazioni di intento sono rese disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, ad ogni fornitore indicato dall'esportatore abituale nella dichiarazione di intento stessa. Il fornitore potrà prendere visione del documento nel proprio cassetto fiscale.
Quella sopra esposta è la normativa applicabile a partire dal 2020.
In precedenza
- l'acquirente doveva:
- consegnare al fornitore o al prestatore, o in dogana, la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- numerare progressivamente per anno solare le dichiarazioni d’intento emesse;
- registrare le dichiarazioni d’intento emesse in un apposito registro o in un’apposita sezione del registro IVA vendite o del registro dei corrispettivi. La registrazione andava effettuata entro i 15 giorni successivi a quella di emissione della dichiarazione;
- compilare il quadro VC della dichiarazione IVA relativo agli acquisti e alle importazioni effettuate senza l'applicazione dell'imposta (quadro che non sarà più presente nella dichiarazione IVA a partire dal 2021);
- il fornitore doveva:
- accertarsi di ricevere la dichiarazione d’intento insieme alla ricevuta di presentazione;
- riscontare telematicamente l’avvenuto rilascio;
- verificare la correttezza delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- numerare progressivamente per anno solare le dichiarazioni d’intento ricevute;
- registrare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione, le dichiarazioni d’intento ricevute in un apposito registro o in un’apposita sezione del registro IVA vendite o del registro dei corrispettivi.
- compilare il quadro VI della dichiarazione IVA relativo alle dichiarazioni di intento ricevute (quadro che non sarà più presente nella dichiarazione IVA a partire dal 2021);
Esportatori abituali
Volume d’affari per il calcolo del plafond
Operazioni che formano il plafond IVA
Calcolo del plafond
Calcolo plafond fisso
Calcolo plafond mobile
Passaggio dal plafond fisso a quello mobile e viceversa
Calcolo del plafond disponibile
Momento di utilizzo del plafond
Note di variazione e plafond disponibile
Note di variazione e plafond utilizzabile
Beni e servizi acquistabili con il plafond
Acquisti in sospensione d’imposta
Acquisti in sospensione d’imposta
Dichiarazione d’intento
Splafonamento IVA
Regolarizzazione splafonamento IVA
Ravvedimento operoso splafonamento IVA
Splafonamento: scritture contabili
Registro delle fatture emesse
Il contenuto del registro delle fatture emesse
Tenuta del registro IVA vendite
Registro IVA vendite
Registri IVA
Registrazione dei corrispettivi