SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE

LORO COLLOCAZIONE IN BILANCIO

Aggiornato al 14.12.2015

Fino ai bilanci relativi all’esercizio 2015, le sopravvenienze attive vanno collocate in bilancio alla voce:

  • A.5 – VALORE DELLA PRODUZIONE – ALTRI RICAVI E PROVENTI quando si tratta di valori stimati che non derivano da errori che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.

    In questa voce vanno indicati gli importi dei fondi per rischi ed oneri risultati esuberanti rispetto agli accantonamenti operati. Un esempio può essere rappresentato dal fondo per oneri per garanzie a clienti.

  • E.20 – PROVENTI STRAORDINARI quando si tratta di sopravvenienze attive derivanti:
    • da fatti estranei alla gestione ordinaria dell’impresa;
    • componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti dovuti ad errori di rilevazione dei fatti di gestione;
    • componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti dovuti ad errori di valutazione delle poste di bilancio;
    • componenti positivi di reddito derivanti da variazioni dei criteri di valutazione.


Le sopravvenienze passive vanno collocate in bilancio alla voce:

  • B.14 – COSTO DELLA PRODUZIONE – ONERI DIVERSI DI GESTIONE qualora si tratti di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.
  • E.21 – ONERI STRAORDINARI quando si tratta di sopravvenienze passive derivanti:
    • da fatti estranei alla gestione ordinaria dell’impresa;
    • componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti dovuti ad errori di rilevazione dei fatti di gestione;
    • componenti negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti dovuti ad errori di valutazione delle poste di bilancio;
    • imposte relative ad esercizi precedenti
    • componenti negativi di reddito derivanti da variazioni dei criteri di valutazione.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Gli errori di rilevazione, che comportano la registrazione delle sopravvenienze tra i proventi o tra gli oneri straordinari, possono essere:


Il Decreto legislativo 139/2015 ha appartato delle modifiche agli schemi di bilancio, modifiche che si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016. Tra tali modifiche vi è anche l’eliminazione della macrocategoria E del Conto economico, relativa ad oneri e proventi straordinari. Di conseguenza anche le sopravvenienze attive e passive, che in precedenza venivano indicate nell’area straordinaria, ora dovranno essere riclassificate tra i componenti ordinari di reddito del Conto economico.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net