SANZIONI APPLICABILI AI SOSTITUTI DI IMPOSTA

LE SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Aggiornato al 05.09.2016

Nella tabella sottostante riportiamo le sanzioni previste dal D.Lgs.471/97, per eventuali violazioni commesse dai sostituti di imposta in relazione alla relativa dichiarazione.


Le sanzioni sotto indicate sono quelle in vigore a partire dal 01/01/2016.

  • Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta

    Sanzione:
    dal 120% al 240% delle ritenute non versate

    - con un minimo di 250 €

  • Dichiarazione presentata in ritardo, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza

    Sanzione:
    Dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate

    - con un minimo di 200

    In aggiunta si applica una sanzione di € 50 per ogni percipiente non indicato

    Se le ritenute relative a compensi, interessi e altre somme sono state versate interamente la sanzione va da € 150 a 500. La sanzione aggiuntiva per ogni percipiente non indicato è ridotta a € 25

  • Compensi, interessi e altre somme dichiarati in misura inferiore a quanto accertato

    Sanzione:
    dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza

    - con un importo minino di 250

    La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

    L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

    La sanzione è ridotta di 1/3 quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi e altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e comunque inferiori a 30.000 €.

    In aggiunta si applica una sanzione di € 50 per ogni percipiente non indicato

    La sanzione non si applica nel caso di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di operazioni infragruppo con società non residente da cui deriva la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede il valore normale previste per l’esercizio delle ritenute se nel corso dell’accesso, ispezione o verifica il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 
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