CONTRIBUENTI FORFETTARI ED OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

CESSIONI DI BENI INTRACOMUNITARIE E ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI DA PARTE DI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Aggiornato al 15.01.2024

PREMESSA

Vediamo, di seguito, quali regole deve seguire un contribuente forfettario nel caso di cessioni di beni intracomunitarie e nel caso di acquisto di beni intracomunitari.


CESSIONI DI BENI INTRACOMUNITARIE

Le cessioni di beni effettuate da un contribuente in regime forfettario nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie in quanto sono assimilate alle operazioni interne.

Di conseguenza il cedente forfettario:

  • non ha l'obbligo di iscrizione alla banca dati Vies;
  • non ha l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat;
  • non deve applicare l'IVA in fattura;
  • deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art.41, comma 2-bis, del D.L.30/08/1993 n.331.

Tali regole sono applicabili sia nel caso in cui l'acquirente è un soggetto passivo IVA, sia nel caso in cui l'acquirente è un privato.


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARIE

Per quanto concerne gli acquisti di beni effettuati da un contribuente in regime forfettario da soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea, occorre distinguere due casi:

  • se l'importo di tali acquisti, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato i 10.000 euro e, fino a quando, nell'anno in corso tale limite non viene superato, essi non costituiscono acquisti intracomunitari;
  • se l'importo di tali acquisti supera il limite di 10.000 euro si applicano le regole ordinarie per gli acquisti UE.

Pertanto, se gli acquisti di beni intracomunitari non superano i 10.000 euro l'IVA viene assolta dal cedente nel paese di origine.

L'acquirente forfettario:

  • non ha l'obbligo di iscrizione alla banca dati Vies;
  • non ha l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat. Si ricorda che tali modelli, per quanto riguarda gli acquisti, devono essere presentati solamente con finalità statistiche.

Il contribuente forfettario può esercitare l'opzione per applicare l'IVA in Italia pur non avendo raggiunto la soglia dei 10.000 euro.


Se gli acquisti di beni intracomunitari superano i 10.000 euro, l'acquisto assume rilevanza in Italia. Di conseguenza il contribuente forfettario deve:

  • iscriversi alla banca dati Vies;
  • integrare la fattura ricevuta dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota IVA da applicarsi e la relativa imposta;
  • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza avere diritto alla sua detrazione;
  • compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, se sono state effettuate operazioni, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare totale trimestrale pari o superiore a 350.000 euro.

 
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