PERMUTE E IVA
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PERMUTE
NOZIONE DI PERMUTA
L’art.1552 del Codice civile definisce la permuta come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro il corrispttivo di altre cose o di altri diritti da un contraente all’altro.
In parole povere si ha la permuta quando, un contraente cede la proprietà di un bene all’altro contraente che anziché pagarne il prezzo trasferisce, a sua volta, la proprietà di un altro bene.
La cessione della proprietà può riguardare, oltre che dei beni, anche dei diritti.
PERMUTA E IVA
La permuta è disciplinata, ai fini IVA, dall’art.11 del D.P.R. 633/72.
Essa viene definita, dal decreto IVA, in maniera più ampia rispetto alla definizione contenuta nel Codice civile. Infatti il decreto IVA parla di permuta con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
Mentre nel Codice civile la permuta ha sempre ed esclusivamente come oggetto beni o diritti, la norma IVA, include nalla disciplina della permuta anche le cosidette permute atipiche o improprie, cioè le permute caratterizzate:
- dalla cessione di un bene contro una prestazione di servizi;
- dallo scambio di un servizio con un altro servizio.
Nella permuta, le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi scambiati sono soggette ad IVA separatamente.
Quindi, le operazioni permutative si considerano, ai fini IVA, come operazioni autonome con la conseguenza che le singole cessioni e prestazioni che le compongono devono essere esaminate separatamente per individuare il trattamento IVA applicabile.
Esempio 1.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un bene soggetto ad aliquota IVA del 22%.
L’impresa Rossi & C. Snc cede in cambio alla Alfa Srl, un bene anch’esso soggetto ad aliquota IVA 22%.
Entrambe le cessioni sono assoggetta ad IVA nella misura del 22%.
Esempio 2.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un bene soggetto ad aliquota IVA del 22%.
L’impresa Rossi & C. Snc cede in cambio alla Alfa Srl, un bene soggetto ad aliquota IVA 10%.
Sulla prima cessione si applica l’IVA del 22%, mentre sulla seconda si applica l’IVA del 10%.
Esempio 3.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un bene soggetto ad aliquota IVA del 22%.
L’impresa Rossi & C. Snc cede in cambio alla Alfa Srl, un bene fuori campo IVA.
Sulla prima cessione si applica l’IVA del 22%, mentre sulla seconda non si applica l’IVA.
Dazioni in pagamento: trattamento IVA
Residuati e sottoprodotti della lavorazione
Beni ricevuti in permuta
Permuta senza conguaglio: scritture contabili
Permuta: rilevazione di plusvalenze e minusvalenze
Permuta con conguaglio: scritture contabili
Permuta e Nota integrativa
Permuta di terreno edificabile con appartamento da costruire