PERMUTE E IVA

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PERMUTE

Aggiornato al 19/02/2021

NOZIONE DI PERMUTA

L’art.1552 del Codice civile definisce la permuta come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro il corrispttivo di altre cose o di altri diritti da un contraente all’altro.

In parole povere si ha la permuta quando, un contraente cede la proprietà di un bene all’altro contraente che anziché pagarne il prezzo trasferisce, a sua volta, la proprietà di un altro bene.

La cessione della proprietà può riguardare, oltre che dei beni, anche dei diritti.


PERMUTA E IVA

La permuta è disciplinata, ai fini IVA, dall’art.11 del D.P.R. 633/72.

Essa viene definita, dal decreto IVA, in maniera più ampia rispetto alla definizione contenuta nel Codice civile. Infatti il decreto IVA parla di permuta con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

Mentre nel Codice civile la permuta ha sempre ed esclusivamente come oggetto beni o diritti, la norma IVA, include nalla disciplina della permuta anche le cosidette permute atipiche o improprie, cioè le permute caratterizzate:

  • dalla cessione di un bene contro una prestazione di servizi;
  • dallo scambio di un servizio con un altro servizio.

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Nella permuta, le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi scambiati sono soggette ad IVA separatamente.

Quindi, le operazioni permutative si considerano, ai fini IVA, come operazioni autonome con la conseguenza che le singole cessioni e prestazioni che le compongono devono essere esaminate separatamente per individuare il trattamento IVA applicabile.


Esempio 1.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un bene soggetto ad aliquota IVA del 22%.
L’impresa Rossi & C. Snc cede in cambio alla Alfa Srl, un bene anch’esso soggetto ad aliquota IVA 22%.
Entrambe le cessioni sono assoggetta ad IVA nella misura del 22%.


Esempio 2.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un bene soggetto ad aliquota IVA del 22%.
L’impresa Rossi & C. Snc cede in cambio alla Alfa Srl, un bene soggetto ad aliquota IVA 10%.
Sulla prima cessione si applica l’IVA del 22%, mentre sulla seconda si applica l’IVA del 10%.


Esempio 3.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un bene soggetto ad aliquota IVA del 22%.
L’impresa Rossi & C. Snc cede in cambio alla Alfa Srl, un bene fuori campo IVA.
Sulla prima cessione si applica l’IVA del 22%, mentre sulla seconda non si applica l’IVA.

 
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