IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDETERMINATA

LE REGOLE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE

Aggiornato al 23.10.2007

La nozione di immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata è stata introdotta, nel nostro ordinamento giuridico con la riforma del diritto societario. In pratica ci si trova di fronte ad una categoria di immobilizzazioni immateriali per la quale è difficile determinare in modo attendibile il periodo durante il quale esse potranno generare dei flussi di cassa positivi. Quindi si tratta di immobilizzazioni la cui durata nel tempo è limitata, ma tale durata è di difficile determinazione.

I criteri di valutazione da applicare a questa categoria di immobilizzazione sono i soliti, trattandosi comunque di immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Per esse, dunque, occorre procedere alla iscrizione in bilancio in base al criterio del costo e al suo sistematico ammortamento in base alla residua possibilità di utilizzazione. Inoltre, in caso di perdita durevole di valore, si dovrà procedere ad una svalutazione.

In bilancio, questa categoria di immobilizzazioni immateriali si differenziava dalle altre, immediatamente dopo la riforma del diritto societario, per le informazioni che dovevano essere fornite in Nota integrativa in modo da evidenziare le differenze che si sarebbero avute se, anziché essere iscritte al costo al netto dell’ammortamento, come prevedono i principi contabili nazionali, fossero state iscritte tenendo conto della riduzione di valore da operare in base ai principi contabili internazionali nel caso in cui tale valore non fosse recuperabile attraverso i futuri flussi di reddito.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Le informazioni da fornire in Nota integrativa erano:

  • misura e i motivi della riduzione dei valori applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato;
  • differenze rispetto ad eventuali riduzioni di valore operate negli esercizi precedenti;
  • influenza delle riduzioni di valore operate sugli eventuali operatori di redditività di cui sia stata data comunicazione, indicatori di redditività che, per altro, non sono obbligatori.

L’OIC ha osservato che il testo di tale norma poteva dar luogo ad interpretazioni dubbie. Il Consiglio dei Ministri, ha recepito le osservazioni proposte dall’OIC pertanto l’attuale formulazione dell’art.2427 del Codice civile sul contenuto della Nota integrativa prevede al punto 3-bis) l’indicazione della ”misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”.

 
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