ANIMALI E PIANTE DI IMPRESE AGRICOLE

L'ORIENTAMENTO DEL FISCO

Aggiornato al 11.10.2007

Animali e piante di imprese agricole sono da considerarsi beni strumentali per l’impresa. In quanto tali, sotto il profilo contabile possono essere considerati delle immobilizzazioni materiali da iscriversi in bilancio in base al criterio del costo e da ammortizzarsi in base alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Tuttavia sotto il profilo fiscale essi sono considerati oneri ad utilità pluriennali (art.108 del TUIR ) deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio con la conseguenza che per le imprese di nuova costituzione tali costi sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi ( C.M. 11 del 10/04/1991 e C.M. 98 del 17/05/2000).

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Se tale soluzione venisse accolta anche sotto il profilo civilistico la capitalizzazione di tali costi potrebbe avvenire solamente a condizione che si tratti di oneri con utilità pluriennale e con il consenso del collegio sindacale, nel caso in cui esso esiste. Conseguenza della capitalizzazione come oneri ad utilità pluriennale sarebbe quella dell’ammortamento di tali costi entro un periodo massimo di 5 anni e della possibilità di distribuire dividendi solo se le riserve disponibili sono sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Secondo il parere dell’Amministrazione finanziaria non sono ammortizzabili le scorte vive ( R.M. 1342 del 05/07/1980) e i cavalli da corsa ( R.M. 144 del 13/01/1982 e R.M. 306 del 15/02/1980) che rappresentano degli oneri pluriennali e non beni ammortizzabili.

 
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