AUTOCONSUMO DI BENI STRUMENTALI

IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Aggiornato al 07.06.2010

Vediamo, di seguito, qual è il trattamento ai fini delle imposte dirette dell’autoconsumo di beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

Ci occuperemo, quindi, di quei beni relativi all’impresa diversi da quelli che generano ricavi.

Se l’imprenditore decide di destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa un bene strumentale si possono verificare due ipotesi diverse:

  • il valore normale del bene è superiore rispetto al costo del bene non ancora ammortizzato. La differenza tra i due valori rappresenta una plusvalenze che viene assoggettata a tassazione (art.86 TUIR).

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    Il valore normale è dato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d’uso.

    Per i beni soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore (art.9 TUIR).


    Esempio:
    un imprenditore decide di sostituire un computer dell’ufficio con uno nuovo e regala il vecchio pc al figlio. Il valore normale del computer vecchio è di 500 euro. Il costo non ancora ammortizzato è di 200 euro. La plusvalenze è pari a 500 – 200, ovvero 300 euro. Tale è soggetta a tassazione.

  • il valore normale del bene è inferiore rispetto al costo del bene non ancora ammortizzato. La differenza tra i due valori rappresenta una minusvalenze che non è deducibile dal reddito d’impresa.


    Esempio:
    un imprenditore decide di sostituire un computer dell’ufficio con uno nuovo e regala il vecchio pc al figlio. Il valore normale del computer vecchio è di 50 euro. Il costo non ancora ammortizzato è di 80 euro. La minusvalenza è pari a 80 – 50, ovvero 30 euro. Tale minusvalenza non è deducibile dal reddito d’impresa.


 
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