PRESUNZIONE DI CESSIONE

LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PRESUNZIONE DI CESSIONE

Aggiornato al 25.09.2023

Si presumono ceduti i beni acquistati, importati, prodotti, dall’impresa che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività.

La disposizione si applica tanto ai beni strumentali che ai beni alla cui produzione o al cui scambio è rivolta l’attività dell’impresa.

Tra i luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività rientrano anche le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi dell’azienda presso rappresentanti, i mezzi di trasporto a disposizione dell’impresa.


La disponibilità di tali luoghi deve risultare da:

  • iscrizione nel Registro delle imprese;
  • dichiarazione all’Agenzia delle Entrate di inizio o variazione dell’attività. La dichiarazione deve essere precedente al trasferimento dei beni.

Il trasferimento dei beni da un luogo all’altro di esercizio dell’impresa deve risultare da documento di trasporto.


La disponibilità dei mezzi di trasporto può risultare da:

  • annotazione al Pubblico Registro Automobilistico;
  • contratto di leasing, noleggio, comodato, ecc.. risultante dalle scritture contabili.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Per i beni che si trovano presso rappresentanti il rapporto di rappresentanza deve essere provato alternativamente da:

  • atto pubblico o scrittura privata registrata;
  • lettera annotata presso l’Agenzia delle entrate in data anteriore al passaggio dei beni;
  • comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate in data anteriore al passaggio dei beni ai sensi dell’art.35 del DPR 633/72 (Dichiarazione di inizio o variazione di attività).

La presunzione può essere vinta se il contribuente dimostra che:


 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net