REGISTRO MERCI IN CONTO DEPOSITO E REGISTRO MERCI IN CONTO LAVORAZIONE

LE CARATTERISTICHE DI TALI REGISTRI IVA

Aggiornato al 25.09.2023

Nel caso di merci consegnate a titolo non traslativo della proprietà , come accade nell’ipotesi di beni in deposito o di beni in conto lavorazione , la presunzione di cessione può essere vinta compilando un registro dei beni in deposito o un registro dei beni in lavorazione.


Sul registro devono essere registrati:

  • nell’ipotesi di conto deposito, i documenti di trasporto con i quali la merce viene consegnata dal depositante al depositario o dal committente al rappresentante e i documenti di trasporto relativi ad eventuali riconsegne;
  • nell’ipotesi di conto lavorazione, i documenti di trasporto con i quali la ditta committente consegna al terzo le merci in lavorazione ed eventuali strumenti necessari per la lavorazione (stampi, modelli, attrezzi, ecc…) e i documenti di trasporto con i quali vengono riconsegnati i prodotti e gli strumenti usati per lavorazione.

Sui registri in questione è necessario annotare:

  • la data di effettuazione della registrazione;
  • gli estremi del documento di trasporto (numero progressivo e data);
  • il punto di partenza e di arrivo della merce;
  • la causale del movimento (conto deposito, reso deposito, conto lavorazione, reso lavorazione);
  • la quantità di merce spedita.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Le registrazioni sul registro delle merci in c/deposito e delle merci in c/lavorazione vanno effettuate entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Secondo la RM 542420 del 1973 l’annotazione deve riguardare le unità di merci consegnate, mentre non è necessaria la registrazione analitica di ogni singola unità.

Il registro dei beni in c/deposito e il registro dei beni in c/lavorazione possono essere formati anche da tabulati, ciascuno intestato ad ogni ditta presso cui l’impresa ha un deposito o a ciascuna ditta che effettua lavorazioni per suo conto (RM. 5021919/1973).

Per il registro dei beni in c/deposito e per il registro dei beni in c/lavorazione non vi è obbligo di vidimazione.

 
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