DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER POTER DISTRUGGERE BENI AZIENDALI OBSOLETI

Aggiornato al 12.05.2012

Può accadere che l’impresa si trovi costretta, in maniera del tutto eccezionale, a dover procedere alla distruzione di beni aziendali o alla loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.

La distruzione o la trasformazione potrà riguardare tanto beni strumentali dell’impresa, che beni destinati alla produzione o alla vendita.


In entrambi i casi la procedura da seguire, onde evitare la presunzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di vendita in evasione di imposta è la seguente:

  1. Per prima cosa è necessaria una comunicazione, da trasmettere almeno 5 giorni prima della data fissata per la distruzione, all’ Amministrazione finanziaria e al Comando della Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo dove avviene la distruzione (che può essere diverso dal luogo in cui ha sede l’impresa) per dar modo ai funzionari di essere presenti al momento della distruzione o trasformazione.

    La comunicazione deve contenere:

    • data, ora, modalità delle operazioni di distruzione o trasformazione;
    • natura, quantità e valore, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni oggetto delle operazioni di distruzione o trasformazione;
    • valore residuo dei beni dopo le operazioni di distruzione o trasformazione.

    La comunicazione non è necessaria nei casi nei quali la distruzione è stata disposta da un organo di pubblica amministrazione. In questo caso la presunzione di cessione è esclusa (C.M. 19/10/1997 N.24/E).

  2. Al momento della distruzione o trasformazione dei beni deve essere redatto un apposito verbale da parte dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria o da ufficiali della polizia tributaria o in alternativa da un notaio che hanno presenziato alle operazioni.

    Se il valore dei beni distrutti o trasformati non superano l’importo di 10.000 euro è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (prima del decreto sviluppo il limite era di 5.164 euro).

  3. Per i beni eventualmente risultanti dalla distruzione o dalla trasformazione ceduti a terzi deve essere redatto il Documento di Trasporto. Se i beni sono considerati rifiuti occorre compilare la scheda di identificazione del rifiuto.

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La CM 193/1998 chiarisce che la procedura prevista per la distruzione o la trasformazione dei beni aziendali riguarda esclusivamente operazioni di carattere eccezionale e dipendenti dalla volontà dell’imprenditore.


Essa, dunque, non deve essere applicata con riferimento a:

  • sfridi;
  • cali naturali;
  • alterazioni del prodotto (prodotti alimentari alterati);
  • superamenti del prodotto;
  • trasformazioni delle merci in beni residuali che rientrano nell’attività propria dell’impresa.

La procedura non deve essere seguita neppure nel caso in cui il bene sia consegnato a un terzo autorizzato alla distruzione dello stesso. In questo caso la consegna deve essere dimostrata con compilazione del documento di trasporto.

 
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