REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI COMUNITARIE

QUANDO È NECESSARIA LA SUA TENUTA

Aggiornato al 12.12.2017

I movimenti dei beni trasferiti, in ambito comunitario, a titolo non traslativo della proprietà , devono essere registrati in un apposito registro delle movimentazioni comunitarie.

Lo stesso obbligo sussiste nei casi nei quali gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono in un momento successivo rispetto a quello di consegna e nei casi di beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili.


BENI OGGETTO DI REGISTRAZIONE

Tra le operazioni che vanno indicate nel registro delle movimentazioni comunitarie abbiamo:


Il registro delle movimentazioni comunitarie non può essere usato per i trasferimenti non traslativi della proprietà provenienti o destinati ad un Paese extra-Ue (RM. n.346/2008).


MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

Il registro delle movimentazioni comunitarie deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine ed abrasioni. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Il registro in questione non è soggetto a vidimazione, né ad imposta di bollo e deve essere numerato progressivamente in ogni pagina.


REGOLE DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il registro delle movimentazioni comunitarie è un registro cronologico.

Le operazioni di carico e di scarico dei beni devono essere rilevate in modo distinto.

Le operazioni vanno rilevate giornalmente, mettendo in evidenza il luogo in cui si trovano ubicati i beni che non risultano presenti in magazzino, ma che sono di proprietà dell’impresa, e la provenienza di quelli presenti in magazzino, ma che non risultano di proprietà dell’impresa.

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CONSERVAZIONE DEL REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI COMUNITARIE

Il registro di carico e scarico delle movimentazioni comunitarie deve essere conservato fino al termine per l’attività di accertamento relativa al corrispondente periodo d’imposta.


DATI DA RIPORTARE SUL REGISTRO

Sul registro vanno indicati:

  • il numero progressivo dell’operazione;
  • la data di ricevimento o di spedizione dei beni;
  • i dati identificativi del soggetto che ha inviato i beni o a cui sono stati inviati i beni;
  • il luogo di provenienza o di destinazione dei beni;
  • la causale della consegna dei beni (deposito, lavorazione, prova, ecc..);
  • la natura, la qualità e la quantità dei beni con indicazione del relativo codice di nomenclatura combinata;
  • gli estremi del Documento di trasporto o di altro documento di consegna dei beni.

Tra gli scarichi dei beni vanno annotati anche eventuali ammanchi, furti, distruzioni dei beni in questione con indicazione delle motivazioni e dei documenti di prova.


VIOLAZIONI

L’omessa istituzione e l’ omessa compilazione del registro delle movimentazioni comunitarie non sono espressamente disciplinate dalla legge.

L’amministrazione finanziaria si è pronunciata con pareri diversi. La RM 30/2000 ha affermato l’obbligo di istituire il registro in esame e di effettuarvi le relative annotazioni.

Di conseguenza, la mancata istituzione del registro delle movimentazioni comunitarie, farebbe venire meno il diritto alla non applicazione dell’imposta : pertanto l’operazione sarebbe assoggettata ad IVA oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato (art.6, c1 1, D.Lgs.471/1997).

Invece, secondo la RM 39/2005, l’obbligo di annotazione sul registro delle movimentazioni comunitarie, può essere assolto mediante la presa in carico dei beni su un apposito documento, numerato e conservato agli atti della società.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo (sentenza n.145/2/12 dell’08/11/2012) afferma che la mancata istituzione del registro non comporta l’assoggettamento ad IVA dell’operazione nel caso in cui il soggetto passivo è in grado di dimostrare, con altri documenti, il titolo non traslativo della proprietà con riferimento alla movimentazione delle merci.

Dello stesso parere è la Corte di Cassazione (sentenza n.26003/2014) che ha affermato che l’omessa istituzione del registro delle movimentazioni comunitarie costituisce un inadempimento formale che non pregiudica l’applicazione del regime sospensivo previsto per tali movimentazioni di beni nel caso in cui il soggetto passivo sia in grado di attestare, con una adeguata documentazione, la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà.

Seguendo questa seconda impostazione sarebbe applicabile solamente la sanzione per omessa tenuta di registri che va da 1.000 a 8.000 euro (art.9 c.1 D.Lgs 471/97).

Si rammenta, inoltre, che la sanzione:

  • può essere ridotta fino alla metà del minimo nel caso in cui le irregolarità siano di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute;
  • è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’IVA complessivamente superiori, nell’esercizio, a euro 50.000 (art.9, c.3, D.Lgs. 471/97).

 
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