IL DIRITTO D'AUTORE PER I SOGGETTI FORFETTARI

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIRITTI D'AUTORE PER I SOGGETTI CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME FORFETTARIO

Aggiornato al 19/01/2023

Esaminiamo, di seguito, il trattamento fiscale dei diritti d’autore percepiti da soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo in regime forfettario alla luce dei chiarimenti forniti nella Circolare 9/2019 e della risposta all'interpello 517/2019.

I diritti d’autore, quando sono percepiti dall’autore stesso, sono considerati redditi di lavoro autonomo, salvo il caso in cui sono conseguiti nell’ambito di un’impresa commerciale.

Tali redditi concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Questa circostanza si ritiene sussista se i diritti d'autore non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.


Esempi:

  • l’architetto che scrive articoli su una rivista di arredamento dovrà tenere conto dei diritti d’autore percepiti nel determinare il limite di 85.000 euro;
  • stessa cosa per l’avvocato che scrive articoli giuridici;
  • come pure per il commercialista che scrive articoli su una rivista tributaria.

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Se, invece, l’avvocato scrive articoli su località turistiche o pubblica racconti non terrà conto dei diritti d’autore nel calcolo del limite di 85.000 euro.


I proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore, correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vanno tassati nel modo seguente:

  • applicando la deduzione forfettaria nella misura del 25% o del 40%, se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni;
  • la parte restante va sommata ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività forfettaria e assoggettati all'imposta sostitutiva;
  • il sostituto d'imposta non dovrà operare nessuna ritenuta IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di diritti d'autore. Dovrà, però, acquisire dal professionista una dichiarazione dalla quale risulti che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfetario.

Nella dichiarazione dei redditi, i diritti d’autore, vanno indicati:

  • nel quadro RL - Altri redditi, nella sezione Altri redditi di lavoro autonomo, nel caso in cui si tratti di diritti d'autore non correlati con l'attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfettario.

    La compilazione del quadro RL dà la possibilità, al contribuente, di dedurre e/o detrarre gli oneri e le spese indicate nel quadro RP;

  • nel quadro LM - Redditi dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario, nel caso in cui si tratti di diritti d'autore correlati con l'attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfettario.

    La compilazione del quadro LM non consente la deduzione e/o la detrazione di oneri e spese. Di conseguenza non potrà essere compilato il quadro RP, salvo il caso in cui si disponga di altri redditi, oltre quello soggetto ad imposta sostitutiva.


Riassumiamo quanto detto:

Correlati con l'attività svolta Non correlati con l'attività

Limite: concorrono a formare il limite di 85.000 euro

Tassazione:
  • deduzione forfettaria del 25% o del 40%
  • la parte restante paga l’imposta sostitutiva

Dichirazione dei redditi:

  • inseriti nel quadro LM
  • non ammessi oneri detraibili/ deducibili

Limite: Non concorrono a formare il limite di 85.000 euro

Tassazione:
  • deduzione forfettaria del 25% o del 40%
  • la parte restante paga l'IRPEF

Dichirazione dei redditi:

  • inseriti nel quadro RL
  • ammessi oneri detraibili/ deducibili
 
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