GRANDE DISTRIBUZIONE E SERVIZI PROMOZIONALI

LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI POSTE IN ESSERE DALLA GRANDE DISTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE FORNITRICI

Aggiornato al 05.09.2016

Accade spesso che le imprese produttrici di beni di largo consumo e le aziende della grande distribuzione stipulino accordi per lo svolgimento, da parte di queste ultime, di attività promozionali su richiesta dei primi.

Sotto il profilo fiscale sorge il problema di un loro corretto inquadramento al fine di qualificarli come sconti o come prestazioni di servizi.


Le somme di denaro che le imprese produttrici riconoscono alle imprese della grande distribuzione possono essere di due tipi:

  • di tipo quantitativo , quando sono previsti al raggiungimento di un dato volume di vendita;

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    Esempio: bonus di 1.000 euro se le vendite del prodotto x superano i 10.000 euro;


  • di tipo qualitativo , quando sono dovuti per lo svolgimento di una specifica attività di marketing che si aggiunge a quella principale di compravendita.


    Esempio: bonus di 1.000 euro l’esposizione preferenziale del prodotto x nel proprio punto vendita.



Pertanto l’inquadramento ai fini IVA delle due operazioni sarà il seguente:

  • i bonus quantitativi rappresentano, in pratica, una riduzione del prezzo di vendita praticato originariamente dall’impresa produttrice e sono, dunque, equiparabili ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
  • i bonus qualitativi consistono in un’erogazione a fronte di un’obbligazione di fare che deriva da un accordo contrattuale, e dunque, possono essere considerate prestazioni di servizio .

La natura dei bonus deve essere desunta dagli accordi contrattuali stipulati tra le parti che, è opportuno, siano il più possibile chiari e non lascino adito a dubbi.

 
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