RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

LE REGOLE PER LE SOCIETA' DI CAPITALI

Aggiornato al 01.01.2019

Di seguito vengono illustrate le regole contenute nell’ art.84 del TUIR in materia di riporto delle perdite d’esercizio per quanto riguarda le società soggette ad IRES.

La perdita di un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Ciò significa che la perdita subita in un esercizio non può essere portata interamente in deduzione nell’esercizio successivo, ma solamente nella misura dell’ 80% del reddito imponibile. ATTENZIONE!!! Non 80% della perdita, ma 80% del reddito imponibile.

Il restante 20% potrà essere dedotto negli esercizi successivi, senza applicare alcun limite temporale.


Esempio.


Riporto delle perdite fiscali

Le regole sopra esposte si applicano alle perdite subite a partire dall’anno d’imposta 2011.

In precedenza era prevista la possibilità di portare, l’intera perdita fiscale relativa ad un esercizio, in diminuzione del reddito nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.

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Esempio:
la perdita subita nel 2005 poteva essere portata in avanti massimo fino al 2010.


IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Le imprese di nuova costituzione, possono portare, le perdite subite nei primi tre periodi di imposta, in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, senza che si applichi il limite dell’80% e senza alcun limite di tempo.


SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

Per il riporto delle perdite fiscali nelle società di persone e nelle imprese individuali si sono alternate, nel corso del tempo, regole diverse (si veda, a tale proposito Perdite d’esercizio deducibili fiscalmente).

 
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