PERDITE D'ESERCIZIO DEDUCIBILI FISCALMENTE
IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI PER LE IMPRESE SOGGETTE AD IRPEF
Di seguito vediamo le regole relative alla deducibilità delle perdite d’esercizio nel caso di imprese soggette ad IRPEF in seguito all’entrata in vigore della L.145/2018.
Queste regole trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017: in altre parole dalle perdite conseguite a partire dal 2018.
Le norme che stiamo per esaminare si applicano:
- alle imprese individuali;
- alle società di persone
a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità semplificata o contabilità ordinaria).
Le
perdite
conseguite in un esercizio sono
compensabili
esclusivamente con altri
redditi d’impresa
conseguiti nello stesso periodo d’imposta.
Esempio:
l’imprenditore di un’impresa svolge contemporaneamente un lavoro dipendente. Il suo reddito complessivo è dato dalla somma del reddito d’impresa e del reddito di lavoro dipendente. Se in un esercizio l’impresa subisce una perdita essa non può ridurre l’importo del reddito complessivo che, quindi, è dato dal solo reddito di lavoro dipendente.
Supponiamo di avere la seguente situazione
Perdita d’impresa: 5.000
Reddito di lavoro dipendente: 30.000
Reddito complessivo: 30.000
Ipotizziamo ora il caso in cui l’imprenditore sia titolare di due imprese e di un reddito di lavoro dipendente. Ipotizziamo, inoltre, che nel corso dell’esercizio, una delle imprese abbia subito una perdita e l’altra abbia conseguito un utile.
Avremo:
Perdita impresa A: 5.000Utile impresa B: 8.000
Reddito di lavoro dipendente: 30.000
Reddito complessivo (8.000 - 5.000) + 30.000 = 33.000
In questo caso, dall’utile dell’impresa B (8.000) si può sottrarre la perdita dell’impresa A (5.000). La differenza (3.000) si somma al reddito di lavoro dipendente in modo da calcolare il reddito complessivo.
L’eventuale differenza non dedotta può essere portata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli esercizi successivi (senza alcun limite temporale) ma in misura non superiore all’80% dei redditi stessi.
Esempio.
PERIODO TRANSITORIO
Un regime transitorio è previsto, per le imprese in contabilità semplificata. Per esse è previsto che:
- le
perdite
subite nel
periodo d’imposta 2017, e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (in base alle regole stabilite dalla precedente normativa) possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
- nel periodo d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi per l’intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi per l’intero importo che trova capienza in essi;
Esempio:
- le
perdite
subite nel
periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nei periodi
2019
e
2020, in misura non superiore, rispettivamente, al
40%
e al
60%
dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
Esempio:
- le
perdite
subite nel
periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta
2020, in misura non superiore al
60%
dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Esempio:
- a partire dalle perdite relative al periodo d’imposta 2020 termina il periodo transitorio ed entra a pieno regime, anche per le imprese in contabilità semplificata, la regola del riporto in avanti delle perdite senza alcun limite temporale, ma in misura non superiore all’80% dei redditi stessi.
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
La norma transitoria relativa alle perdite subite nel 2018 e 2019 non si applica alle perdite subite nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione: tali perdite possono riportare in avanti senza limiti temporali, né percentuali.
NORMATIVA PRECEDENTE
Prima dell’entrata in vigore della L.145/2018 le perdite delle imprese soggette ad IRPEF erano regolate in maniera diversa a seconda che si trattasse di:
- imprese in contabilità ordinaria ;
- imprese in contabilità semplificata .
Per le imprese in contabilità ordinaria la perdita subita poteva essere portata in diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal reddito complessivo dell’imprenditore.
Inoltre, la perdita poteva essere portata in diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.
Quindi, a differenza di quanto accade adesso, il riporto in avanti era possibile solamente per 5 esercizi e non era previsto il limite dell’80%.
Esempio:
Per le imprese in contabilità semplificata la perdita subita poteva essere portata in diminuzione del reddito complessivo dell’imprenditore, ma solamente nel periodo d’imposta cui si riferiva.
Esempio: l’imprenditore che aveva un’impresa e svolgeva contemporaneamente un lavoro dipendente calcolava il suo reddito complessivo come la somma del reddito d’impresa e del reddito di lavoro dipendente. Se in un esercizio l’impresa subiva una perdita essa andava a ridurre l’importo del reddito complessivo.
Riporto delle perdite fiscali
Compensazione perdite
Le perdite dell’esercizio
Copertura delle perdite d’esercizio
Perdita d’esercizio oltre 1/3 del capitale sociale
Ripianamento perdite
Copertura della perdita con riserve
Riduzione del capitale sociale per perdite
Rinvio della perdita al futuro