IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA: IRI

LE NORME IN MATERIA DI IRI

Aggiornato al 01.01.2019
L’Imposta sul Reddito d’Impresa è stata abolita con la L.145/2018, art. 1, comma 1055.

A partire dal 1° gennaio 2017, la L.232/2016 (art.1 commi 547 e 548), ha introdotto l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI). Tale regime impositivo prevede che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria e le Srl a ristretta base azionaria possono optare per la tassazione separata del reddito d’impresa a condizione che tale reddito rimanga investito all’interno dell’azienda: in tal modo il reddito d’impresa non entra a formare il reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci e viene tassato con un’aliquota del 24%.

La legge di Bilancio 2018 ha rinviato di un anno l’applicazione dell’IRI che verrà applicata a partire dal periodo d’imposta 2018.

Di seguito illustriamo le caratteristiche dell’Imposta sul Reddito delle Imprese (IRI).


SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMA

  • Imprenditori individuali

    in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione

  • Società di persone (a prescindere dalla natura dei soci)

    in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione

  • Srl a ristretta base azionaria (art.116 TUIR)

    cioè Srl il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro) e la cui compagine sociale è composta solamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative).



IMPOSTA DOVUTA

Il reddito d’impresa è assoggettato a tassazione separata e non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o del socio.

L’aliquota applicabile è del 24% a condizione che gli utili prodotti rimangano nell’impresa sotto forma di riserve di utili.


BASE IMPONIBILE IRI

La base imponibile è calcolata applicando le consuete regole di determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF (anche nel caso di Srl a ristretta base azionaria).

Dal reddito così determinato sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci, dall’utile dell’esercizio e dalle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi.


PERDITE D'IMPRESA

Le perdite maturate in regime di IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun limite di tempo.


Ricordiamo che le regole generali prevedono che:

  • le perdite conseguite dalle imprese soggette ad IRPEF possono essere portate in diminuzione non oltre il 5° esercizio successivo;
  • le perdite conseguite dalle i mprese soggette ad IRES sono riportabili nei limiti dell’ 80% del reddito di ciascun esercizio successivo.


PRELIEVO O DISTRIBUZIONE DI UTILI

Il prelievo di utili e di riserve da parte dell’imprenditore individuale o la distribuzione di utili o riserve da parte della società, comporta la tassazione ordinaria in capo all’imprenditore o al socio.


RISERVE DI UTILI FORMATESI IN PERIODO PRECEDENTI

In caso di prelevamenti di utili accantonati in riserve formatesi negli esercizi precedenti all’applicazione del regime IRI, le somme prelevate non concorrono alla formazione della base imponibile IRI, nè sono tassate ai fini IRPEF in capo ai percettori.

Si presume che siano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell’accesso al regime IRI.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IRI

Nella dichiarazione dei redditi con effetto a partire dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.


Esempio: opzione per l’applicazione dell’IRI nel 2018 da effettuarsi nel modello UNICO 2019.



DURATA DELL'OPZIONE

Cinque periodi di imposta.

L’opzione è rinnovabile


FUORIUSCITA DAL REGIME

Nell’ipotesi di fuoriuscita dal regime si torna ad applicare le regole ordinarie.

Le eventuali perdite, maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, e non ancora utilizzate al momento della fuoriuscita dal regime, sono portate in diminuzione del reddito d’impresa considerando l’ ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle perdite stesse.

Le perdite delle società di persone sono imputate a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.


CONTRIBUZIONE IVS

Per i soggetti tenuti alla contribuzione IVS, i contributi sono dovuti:

  • sia sulla parte di reddito d’impresa prelevata e soggetta ad IRPEF;
  • sia sulla parte di reddito d’impresa non prelevata e soggetta ad IRI.

I contributi IVS versati sono deducibili dal reddito complessivo soggetto ad IRPEF.


DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Dal 01.01.2018 (in seguito all’approvazione del Decreto bilancio 2018).

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net