VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA'

LE NORME CONTENUTE NEL CODICE CIVILE CIRCA LA VENDITA CON RISEVA DI PROPRIETA'

Aggiornato al 24.02.2015

La vendita con riserva di proprietà rappresenta un caso di vendita sotto condizione sospensiva prevista dall’art.1353 il quale disciplina l’ipotesi si contratto condizionale stabilendo che le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto.

In particolare la disciplina della vendita con riserva di proprietà è contenuta nell’articolo 1523 e seguenti. Tale disciplina è compresa nell’ambito delle vendite di cose mobili in quanto la vendita con riserva di proprietà, detta anche vendita con patto di riservato dominio, è tipica delle vendite a rate di beni mobili. Tuttavia, la normativa è applicabile anche alle vendite a rate di beni immobili (è possibile, ad esempio, applicarla nelle vendite di appartamenti), ma anche nei casi nei quali il pagamento del prezzo avviene in un’unica soluzione, ma successivamente alla stipula del contratto.

La vendita con riserva di proprietà è una clausola con la quale le parti stabiliscono che la proprietà della cosa venduta passa al compratore solamente al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma egli assume i rischi dal momento della consegna (art.1523 Codice civile).


Quindi:

  • il compratore entra subito in possesso del bene;
  • il compratore assume i rischi della cosa dal momento della consegna;
  • il venditore rimane proprietario della cosa fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo.

Nel caso in cui il compratore non paghi le rate concordate si ha la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore (art.1526 Codice civile). In questo caso il venditore:

  • deve restituire le rate riscosse. Le parti, però, possono stabilire che le rate pagate rimangano acquisiste al venditore come indennità. In questo caso, però, il giudice può ridurre l’indennità convenuta.
  • ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa;
  • ha diritto al risarcimento del danno.

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Tuttavia, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.


Esempio:
le parti stipulano un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà di un bene del valore di 50.000 euro. Ogni rata ammonta a 5.000 euro.
Il mancato pagamento di una sola rata non può comportare la risoluzione del contratto poiché la rata non supera 1/8 del prezzo (50.000 : 8 = 6.250).
Il mancato pagamento di sole 2 rate, anche non consecutive, può portare alla risoluzione del contratto, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente.


 
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