RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

TRATTAMENTO IVA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

Aggiornato al 24.02.2015

Nel contratto di vendita con riserva di proprietà le norme del Codice civile prevedono che, in caso di inadempimento da parte del compratore quest’ultimo deve restituire il bene al venditore il quale ha diritto:

  • ad un equo compenso per l’uso della cosa in funzione del tempo di possesso del bene da parte del compratore;
  • al risarcimento del danno.

Il venditore deve restituire al compratore le rate incassate.


Vediamo, qual è il trattamento fiscale dell’operazione in esame.


RESTITUZIONE DEL BENE

Alla restituzione del bene è applicabile quanto previsto dall’ art.26 del DPR 633/72 il quale stabilisce che, se successivamente all’emissione di una fattura, diminuisce l’imponibile e l’IVA relativa per la risoluzione del contratto, il cedente può operare una variazione in diminuzione, mentre l’acquirente che ha registrato la fattura originale, deve registrare la corrispondente variazione in aumento. Quindi il cedente ha la facoltà di effettuare la variazione in diminuzione. Se egli effettua tale variazione l’acquirente ha l’obbligo di effettuare la rettifica.

Sempre lo stesso articolo prevede che le variazioni in diminuzione derivanti da successivi accordi tra le parti debbono essere effettuate entro un anno dalla data dell’operazione imponibile. Ora, poiché normalmente la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà per mancato pagamento delle rate da parte del compratore, non nasce da un accordo delle parti, non appare applicabile alla fattispecie in esame il limite temporale previsto da tale norma.

Di conseguenza alla restituzione del bene da parte del compratore, qualunque sia il tempo entro il quale ciò avviene, segue l’emissione della nota di variazione da parte del venditore con il calcolo della relativa IVA.


Circa il valore da assoggettare ad IVA, vi sono:

  • autori che suggeriscono di far riferimento al valore originario del bene, poiché non si tratta di una retrovendita, bensì di una risoluzione del contratto;
  • autori che sostengono si debba far riferimento al valore normale del bene al momento della sua restituzione.

Ovviamente l’emissione della nota di variazione, trattandosi di una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA, è una facoltà e non un obbligo per il venditore che, quindi, potrebbe anche non emettere fattura.

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EQUO COMPENSO PER L’USO DEL BENE

L’equo compenso per l’uso del bene concordato dalle parti, che sarà evidentemente determinato tenuto conto del periodo di tempo per il quale il compratore ha avuto il possesso dello stesso, rappresenta una prestazione di servizi ed è soggetta ad IVA ai sensi dell’art.3 del DPR 633/72.


RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno è applicabile l’art.15, comma 1 - punto1) del DPR 633/72. Quindi tali somme sono escluse dalla base imponibile IVA trattandosi di penalità previste per irregolarità.


RESTITUZIONE DELLE RATE RISCOSSE

La restituzione, da parte del venditore, delle rate già riscosse non va assoggettata ad IVA poiché essa non rappresenta né una cessione di beni, né una prestazione di servizi, ma si tratta esclusivamente di un’ operazione di natura finanziaria.


Ricapitolando gli adempimenti relativi alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, avremo:

  • il venditore emette nota di variazione per la restituzione del bene. La base imponibile è data:
    • secondo alcuni dal valore originario del bene;
    • secondo altri dal valore normale del bene al momento della restituzione. L’emissione della nota di variazione è una facoltà e non un obbligo per il venditore;
    • il venditore emette fattura per l’ equo compenso pattuito per l’uso della cosa da parte del compratore. Se l’importo relativo al risarcimento del danno è addebitato contemporaneamente all’emissione della fattura esso può essere inserito in fattura.


 
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