OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Aggiornato al 25.05.2022

Le manifestazioni a premio vengono impiegate dalle imprese con lo scopo di favorire la conoscenza del marchio ed ampliare le proprie vendite.

Si tratta di operazioni alle quali le imprese fanno un largo ricorso, ma che devono essere poste in essere seguendo un iter ben preciso.

La materia è disciplinata dal DPR n.430 del 26/10/2001.


CARATTERISTICHE FONDAMETNALI

Tutte le imprese possono far ricorso alle manifestazioni a premio: sia le imprese italiane che quelle straniere che, pur non avendo una sede nel nostro paese, hanno in Italia un rappresentante fiscale.

Inoltre le manifestazioni a premio possono essere indette anche da organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese a condizione che siano costituite sotto forma di consorzi e società cooperative.


Si considerano manifestazioni a premio non solo quelle rivolte agli acquirenti, ma anche quelle indirizzate ai rivenditori, ai concessionari, agli intermediari, ai collaboratori e ai lavoratori dipendenti.


Non vi sono regole particolari per quanto concerne i premi messi in palio con la manifestazione. Essi possono consistere in qualsiasi tipo di bene, inclusi quelle immobili, oppure in servizi o sconti.

Uniche eccezioni sono costituite da denaro, titoli (di prestito pubblici e privati e titoli azionari), quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, polizze di assicurazioni sulla vita che non possono, in nessun caso, consistere in premi della manifestazione.


E' importante ricordare che:

  • le manifestazioni a premio devono garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti;
  • la partecipazione deve essere gratuita con la sola eccezione delle normali spese di spedizione o telefoniche o di invio di SMS necessarie ai fini della partecipazione alla manifestazione.


OPERAZIONI A PREMIO E CONCORSI A PREMIO

Per manifestazioni a premio si intendono sia le operazioni a premio che i concorsi a premio.


Entrambi sono iniziative che hanno come obiettivo:

  • quello di far conoscere prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi;
  • oppure quello di favorire la vendita di prodotti o servizi.

La principale differenza tra le due manifestazioni consiste nella durata della stessa che è di massimo:

  • 5 anni nel csao delle operazioni a premio;
  • 1 anno nel caso dei concorsi a premio.

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Nelle manifestazioni a premio non si includono:

  • i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche;
  • le manifestazioni indette dalle emittenti televisive nel caso in cui i premi sono assegnati esclusivamente agli spettatori presenti nello studio;
  • le manifestazioni indette dalle emittenti radiofoniche nel caso in cui i premi sono assegnati esclusivamente a coloro che intervengono alle manifestazioni;
  • le operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti acquistati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, da sconti su prodotti o servizi di genere diverso, nel caso in cui essi non abbiamo come scopo quello di incentivare l'acquisto del prodotto oggetto della promozione;
  • le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da piccoli gadgets di minimo valore come matite, bandierine, calendari, ecc.. ed il loro conferimento non dipende dalla natura o dall'entità dell'acquisto effettuato;
  • le manifestazioni in cui i premi sono destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che hanno finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).


ITER DA SEGUIRE

Prima di avviare una manifestazione a premio l'impresa deve versare una cauzione a garanzia dei premi promessi. Essa va versata in denaro o in titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

L'ammontare della cauzione è pari:

  • al 20% nel caso delle operazioni a premio;
  • al 100% nel caso dei concorsi a premio.

Tale percentuale va calcolata sul valore complessivo del montepremi, determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta sostitutiva, ma al netto della relativa imposta.


Sempre prima di avviare la manifestazione occorre predisporre ed inviare, tramite il servizio telematico Prema-on-line, la seguente documentazione:

  • in caso di concorsi a premio, entro 15 giorni antecedenti la data di inizio del concorso
    • regolamento del concorso
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio
    • documento originale di cauzione prestata a garanzia dei premi promessi
    • per la fase di assegnazione dei premi e al termine del concorso a premio l'impresa deve richiedere l'intervento di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente per la redazione dei verbali di chiusura che devono essere trasmetti dall'impresa stessa tramite il servizio telematico "Prema on-line".

      Al termine del concorso, assegnati i premi e inviato il verbale di chiusura al Ministero, la cauzione viene svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di trasmissione del verbale, previa idonea verifica da parte del Ministero che, attestato il regolare svolgimento del concorso, dispone lo svincolo della cauzione.

  • in caso di operazioni a premio
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Regolamento dell'operazione a premio
    • documento originale di cauzione prestata a garanzia dei premi promessi.

      Una volta ultimata l'operazione a premio l'impresa deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale si dichiara che l'operazione a premio si è conclusa regolarmente e che tutti i premi sono stati consegnati agli aventi diritto entro i termini.

      La cauzione è svincolata una volta che il Ministero abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla consegna dei premi.


 
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