MANIFESTAZIONI A PREMIO
TRATTAMENTO AI FINI IRPEF
Per comprendere l'esatto trattamento, ai fini IRPEF, dei premi erogati in seguito a manifestazioni a premio occorre distinguere:
- in primo luogo tra operazioni a premio e concorsi a premio;
- in secondo luogo in base ai soggetti beneficiari del premio.
La norma alla quale occorre fare riferimento, per comprendere qual è il trattamento di tali premi ai fini IRPEF, è l'art.30 del DPR 600/1973.
La disposizione in esame stabilisce che, nelle manifestazioni a premio deve essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 25% del valore complessivo dei premi.
La ritenuta non si applica solamente nel caso di operazioni a premio rivolte a consumatori finali.
Nel caso in cui le vincite derivanti da operazioni a premio siano assegnate a beneficiari per i quali tali beni hanno rilevanza reddituale, la tassazione viene effettuata con ritenuta definitiva del 25% (come ad esempio nel caso di premi assegnati ad esercenti attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio).
Nel caso in cui, disposizioni diverse dall'art.30 del DPR 600/1973, già prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte, saranno queste ultime disposizioni a trovare applicazione. E' il caso, ad esempio, di premi erogati nell'ambito delle manifestazioni a premio, ai dipendenti, agli agenti, ai lavoratori autonomi.
Riportiamo, nella tabella che segue, le regole relative alle ritenute da operare a seconda del tipo di manifestazione a premio e del soggetto beneficiario del premio:
Destinatario | Operazione a premio | Concorso a premio |
---|---|---|
Consumatori finali | Nessuna ritenuta | Ritenuta a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, del 25% |
Dipendenti del soggetto promotore | Ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, insieme agli altri redditi di lavoro dipendente (art.24 DPR 600/73) | Ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, insieme agli altri redditi di lavoro dipendente (art.24 DPR 600/73) |
Dipendenti di terzi | Nessuna ritenuta | Ritenuta a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, del 25% |
Rivenditori grossisti o dettaglianti | Ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa La ritenuta non si applica in caso di premi di importo inferiore a 25,82 euro |
Ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa |
Lavoratori autonomi residenti nel territorio dello Stato | Ritenuta d'acconto del 20% con obbligo di rivalsa (art.25 DPR 600/73) La ritenuta non si applica in caso di premi di importo inferiore a 25,82 euro |
Ritenuta d'acconto del 20% con obbligo di rivalsa (art.25 DPR 600/73) |
Lavoratori autonomi non residenti nel territorio dello Stato | Ritenuta a titolo d'imposta del 30% (art.25 DPR 600/73) La ritenuta non si applica in caso di premi di importo inferiore a 25,82 euro |
Ritenuta a titolo d'imposta del 30% (art.25 DPR 600/73) |
Agenti | Ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa:
In entrambi i casi la ritenuta non si applica se il valore del premio non supera 25,82 euro. |
Ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa:
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FACOLTA' DI RIVALSA
In tutti i casi nei quali il soggetto promotore ha la facoltà di rivalsa può scegliere tra due soluzioni alternative:
- esercitare la rivalsa addebitando la ritenuta all'avente diritto al premio che dovrà rimborsare la ritenuta che il promotore della manifestazione
deve versare all'Erario.
In questo caso il promotore della manifestazione a premio, se il premio è costituito da beni diversi da denaro o servizi, deve dare al vincitore il diritto di chiedere che gli venga attribuito un altro premio, già prestabilito, di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l'importo della ritenuta.
Esempio:
il valore del premio è pari a 1.000 e la ritenuta ammonta a 250 (25% del valore del premio).
Al vincitore del premio è data la facoltà di optare per un premio del valore di 750 (1.000 - 250), mentre il promotore della manifestazione a premio provvederà al versamento di 250 euro di ritenuta accollandosene l'onere. - non esercitare la rivalsa. In questo caso la ritenuta diventa un costo per il soggetto promotore. Tale costo non è deducibile ai sensi dell'art.100, comma 1 del TUIR.
Il soggetto promotore dovrà scegliere una delle due alternative nel regolamento dell’iniziativa.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile sulla quale va applicata la ritenuta è data dal valore normale del bene così come definito ai sensi dell'art.9, comma 3, del TUIR, comprensivo di ogni onere, al netto dell'IVA o dell'eventuale imposta sostituitva.
Operazioni e concorsi a premio - normativa
Manifestazioni a premio - trattamento ai fini IVA
Operazioni a premio - scritture contabili
Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio - deducibilità fiscale