MANIFESTAZIONI A PREMIO

TRATTAMENTO AI FINI IRPEF

Aggiornato al 25.05.2022

Per comprendere l'esatto trattamento, ai fini IRPEF, dei premi erogati in seguito a manifestazioni a premio occorre distinguere:

  • in primo luogo tra operazioni a premio e concorsi a premio;
  • in secondo luogo in base ai soggetti beneficiari del premio.

La norma alla quale occorre fare riferimento, per comprendere qual è il trattamento di tali premi ai fini IRPEF, è l'art.30 del DPR 600/1973.

La disposizione in esame stabilisce che, nelle manifestazioni a premio deve essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 25% del valore complessivo dei premi.

La ritenuta non si applica solamente nel caso di operazioni a premio rivolte a consumatori finali.

Nel caso in cui le vincite derivanti da operazioni a premio siano assegnate a beneficiari per i quali tali beni hanno rilevanza reddituale, la tassazione viene effettuata con ritenuta definitiva del 25% (come ad esempio nel caso di premi assegnati ad esercenti attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio).

Nel caso in cui, disposizioni diverse dall'art.30 del DPR 600/1973, già prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte, saranno queste ultime disposizioni a trovare applicazione. E' il caso, ad esempio, di premi erogati nell'ambito delle manifestazioni a premio, ai dipendenti, agli agenti, ai lavoratori autonomi.


Riportiamo, nella tabella che segue, le regole relative alle ritenute da operare a seconda del tipo di manifestazione a premio e del soggetto beneficiario del premio:

Destinatario Operazione a premio Concorso a premio
Consumatori finali Nessuna ritenuta Ritenuta a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, del 25%
Dipendenti del soggetto promotore Ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, insieme agli altri redditi di lavoro dipendente (art.24 DPR 600/73) Ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, insieme agli altri redditi di lavoro dipendente (art.24 DPR 600/73)
Dipendenti di terzi Nessuna ritenuta Ritenuta a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, del 25%
Rivenditori grossisti o dettaglianti Ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa
La ritenuta non si applica in caso di premi di importo inferiore a 25,82 euro
Ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa
Lavoratori autonomi residenti nel territorio dello Stato Ritenuta d'acconto del 20% con obbligo di rivalsa (art.25 DPR 600/73)
La ritenuta non si applica in caso di premi di importo inferiore a 25,82 euro
Ritenuta d'acconto del 20% con obbligo di rivalsa (art.25 DPR 600/73)
Lavoratori autonomi non residenti nel territorio dello Stato Ritenuta a titolo d'imposta del 30% (art.25 DPR 600/73)
La ritenuta non si applica in caso di premi di importo inferiore a 25,82 euro
Ritenuta a titolo d'imposta del 30% (art.25 DPR 600/73)
Agenti Ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa:
  • nella misura del 23% del 50% del valore del premio nel caso in cui l'agente non si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (art.25-bis DPR 600/73);
  • nella misura del 23% del del 20% del valore del premio nel caso in cui l'agente si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (art.25-bis DPR 600/73).

In entrambi i casi la ritenuta non si applica se il valore del premio non supera 25,82 euro.

Ritenuta d'acconto, con obbligo di rivalsa:
  • nella misura del 23% del 50% del valore del premio nel caso in cui l'agente non si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (art.25-bis DPR 600/73);
  • nella misura del 23% del del 20% del valore del premio nel caso in cui l'agente si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (art.25-bis DPR 600/73).


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FACOLTA' DI RIVALSA

In tutti i casi nei quali il soggetto promotore ha la facoltà di rivalsa può scegliere tra due soluzioni alternative:

  • esercitare la rivalsa addebitando la ritenuta all'avente diritto al premio che dovrà rimborsare la ritenuta che il promotore della manifestazione deve versare all'Erario.

    In questo caso il promotore della manifestazione a premio, se il premio è costituito da beni diversi da denaro o servizi, deve dare al vincitore il diritto di chiedere che gli venga attribuito un altro premio, già prestabilito, di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l'importo della ritenuta.

    Esempio:
    il valore del premio è pari a 1.000 e la ritenuta ammonta a 250 (25% del valore del premio).
    Al vincitore del premio è data la facoltà di optare per un premio del valore di 750 (1.000 - 250), mentre il promotore della manifestazione a premio provvederà al versamento di 250 euro di ritenuta accollandosene l'onere.

  • non esercitare la rivalsa. In questo caso la ritenuta diventa un costo per il soggetto promotore. Tale costo non è deducibile ai sensi dell'art.100, comma 1 del TUIR.

Il soggetto promotore dovrà scegliere una delle due alternative nel regolamento dell’iniziativa.


BASE IMPONIBILE

La base imponibile sulla quale va applicata la ritenuta è data dal valore normale del bene così come definito ai sensi dell'art.9, comma 3, del TUIR, comprensivo di ogni onere, al netto dell'IVA o dell'eventuale imposta sostituitva.

 
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