ACCANTONAMENTO PER OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO
DEDUCIBILITA' FISCALE
La deducibilità fiscale degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio è disciplinata dall'art.107, comma 3, del TUIR. Esso recita: "gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30% e al 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso".
Cerchiamo di comprendere meglio la norma appena esposta avvalendoci anche di alcuni esempi.
In primo luogo osserviamo che gli accantonamenti effettuati a fonte di operazioni a premio sono deducibili nella misura massima del 30%, mentre quelli effettuati a fronte di concorsi a premio sono deducibili nella misura massima del 70%.
Esempio:
la Alfa Srl indice, nel corso dell'esercizio x, un'operazione a premi che si protrae fino all'esercizio x+2 quando verranno assegnati i premi.
La società effettua, al termine dell'esercizio x, un accantonamento per operazioni a premio pari a 10.000 euro, mentre al termine dell'esercizio x+1 accantona
15.000 euro. Nel corso dell'esercizio x+2 la società sostiene costi per l'acquisto di premi pari a 37.000 euro.
Ricordiamo che, sulle operazioni a premio, i costi per accantonamenti al relativo fondo sono deducibili nella misura del 30%. Pertanto si avrà:
Anno | Accantonamento di bilancio | Accantonamento deducibile | Costo dei premi assegnati di competenza |
---|---|---|---|
x | 10.000 | 3.000 | |
x+1 | 15.000 | 4.500 | |
x+2 | 37.000 - (3.000 + 4.500) = 29.500 | 37.000 - (10.000 + 15.000) = 12.000 |
Nell'esercizio x sono stati accantonati al fondo 10.000 euro, di cui 3.000 sono deducibili.
Nell'esercizio x+1 sono stati accantonati al fondo 15.000 euro, di cui 4.500 sono deducibili.
Nell'esercizio x+2 vengono acquistati 37.000 euro di premi di cui 25.000 (10.000 + 15.000) coperti mediante lo storno del fondo, mentre i restanti 12.000 euro gravano sull'esercizio. Fiscalmente, invece, saranno deducibili 29.500 euro, cioè i 37.000 euro di costo sostenuto meno i costi già dedotti (3.000 + 4.500).
La norma, inoltre, stabilisce che gli accantonamenti sono deducibili a condizione che:
- siano iscritti in appositi fondi;
- i fondi siano distinti per esercizio di formazione;
- le spese sostenute per i premi corrisposti devono essere imputate ai corrispondenti fondi istituiti per i singoli anni.
Nel caso in cui le spese sostenute per l'acquisto dei premi dovessero risultare superiori rispetto al fondo accantonato, la differenza costituisce una sopravvenienza passiva deducibile fiscalmente.
Se, invece, le spese sostenute per l'acquisto dei premi dovessero risultare inferiori rispetto al fondo accantonato, la differenza costituisce una sopravvenienza attiva fiscalmente tassabile.
In questo caso, la parte del fondo che dovesse rimanere inutilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione, deve essere ripresa a tassazione attraverso l'imputazione di una sopravvenienza attiva di pari importo.
Esempio: Fondo costituito nell'esercizio x per un importo di 10.000 euro. Assegnazione dei premi nell'esercizio x+1 per un ammonatare di 9.000 euro.
I 1.000 euro di fondo non utilizzati, se restano tali fino all'esercizio x+3, concorrono alla formazione del reddito come sopravvenienze attive.
Si ricorda, inoltre, che essendo la misura dell'accantonamento imputata al Conto Economico, diversa rispetto alla misura dell'accantonamento deducibile fiscalmente sarà necessario tenere conto delle differenze fiscali temporanee che sorgono in seguito all'operazione.
Riprendiamo l'esempio visto nella tabella precedente, e aggiungiamo ad essa due colonne: una nella quale calcoliamo la differenza tra l'imponibile civilistico e l'imponibile fiscale (IC - IF), l'altra nella quale calcoliamo le imposte anticipate ottenute moltiplicando la colonna precedente per l'aliquota IRES del 24%.
Anno | Accantonamento di bilancio | Accantonamento deducibile | Costo dei premi assegnati di competenza | IC - IF | Imposte anticipate |
---|---|---|---|---|---|
x | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 1.680 | |
x+1 | 15.000 | 4.500 | 10.500 | 2.520 | |
x+2 | 37.000 - (3.000 + 4.500) = 29.500 | 37.000 - (10.000 + 15.000) = 12.000 | -17.500 | -4.200 |
Quindi, al termine dell'esercizio x andranno rilevate imposte anticipate per 1.680 euro. Al termine dell'esercizio x+1 andranno rilevate imposte anticipate per 2.520 euro. Invece, al termine dell'esercizio x+2 il credito di 4.200 euro (1.680 + 2.520) sarà riassorbito poiché l'imponibile fiscale è inferiore rispetto a quello civilistico.
Per quanto concerne l'IRAP, invece, gli Altri accantonamenti (voce B.13 del Conto Economico) nei quali sono compresi gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio, sono indeducibili.
Operazioni e concorsi a premio - normativa
Manifestazioni a premio - trattamento ai fini IVA
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Operazioni a premio - scritture contabili