COMMISSIONI PAYPAL: TRATTAMENTO FISCALE
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE COMMISSIONI PAYPAL
Il trattamento fiscale delle commissioni applicate da PayPal ai venditori è precisato dalla CM.n.02 del 28/01/2011.
In tale circolare, al punto 1.6, si legge:
l’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto localizzato in un Paese black list concretizza un’operazione esente a norma
dell’art.10, primo comma, n.1) del DPR 633/72
a fronte della quale il soggetto passivo IVA provvede all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente.
La fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto.
Conseguentemente, l’operazione in argomento deve essere segnalata posto che la stessa si realizza con un operatore economico stabilito in un Paese balck list ed è, altresì, soggetta all’obbligo di registrazione.
Poichè PayPal è un istituto di credito lussemburghese occorrerà seguire le indicazioni esposte in tale circolare.
In altre parole, il venditore al quale sono addebitate le commissioni, deve:
- emettere autofattura tenendo conto che l’operazione è esente da IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, n.1, DPR 633/72;
- registrare l’autofattura sia nel registro IVA delle vendite che nel registro IVA degli acquisti;
- effettuare la comunicazione Black list. A tale proposito va ricordato che, a partire dal 13/12/2014, il decreto semplificazioni ha previsto che la comunicazione sia effettuata solamente a cadenza annuale (mentre prima la cadenza era mensile o trimestrale) e solamente per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro (il limite precedente era di 500 euro).
Invece, l’operazione non va indicata nei modelli intrastat servizi.
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