INTERESSI ED IVA

IL TRATTAMENTO, AI FINI IVA, DEGLI INTERESSI

Aggiornato al 26.06.2013

Per inquadrare il corretto trattamento ai fini IVA degli interessi occorre distinguere tra:

  • interessi moratori

e

  • interessi per dilazioni di pagamento.

Gli interessi moratori sono gli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento da parte del debitore di un debito avente natura commerciale.

Gli interessi per dilazioni di pagamento si applicano quando le parti si accordano per la concessione al debitore di un maggior lasso di tempo per il pagamento di un debito.


Esempio 1.
L’impresa Alfa Srl vende al cliente Rossi merci per 10.000 euro. Le parti stabiliscono il pagamento al 15/08 dello stesso anno. Alla scadenza convenuta il debito non viene pagato dal cliente Rossi: sull’importo dovuto scatta automaticamente il calcolo degli interessi moratori dal giorno successivo a quello della scadenza fino al momento dell’effettivo pagamento.



Esempio 2.
L’impresa Alfa Srl vende al cliente Rossi merci per 10.000 euro. Le parti concordano che il pagamento della merce avverrà a 6 mesi dalla data della fattura con pagamento degli interessi nella misura del 4%. Gli interessi applicati sono interessi per dilazioni di pagamento.

Ai fini IVA gli interessi moratori sono esclusi dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’ art.15 del DPR 633/72.

Infatti, tale articolo, al numero 1, prevede espressamente che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

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Pertanto le penalità sono escluse dalla base imponibile IVA non soltanto nel caso in cui siano a carico del compratore, ma anche se sono a carico del venditore e sono dovute a favore del cessionario o committente come accade, ad esempio, nel caso di penalità per la consegna dei beni oltre il termine concordato.

Per gli interessi moratori non vi è obbligo di emissione della fattura. Essi non concorrono alla formazione del volume d’affari.

Invece, gli interessi per dilazioni di pagamento sono esenti dall’IVA ai sensi dell’ art.10 del DPR 633/72, comma 1, punto 1. Essi, infatti, rientrano tra le operazioni di credito e di finanziamento.

Tali interessi devono essere fatturati.

La fattura è soggetta ad imposta di bollo , se l’importo esente supera 77,47 euro. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 2 (prima del 26.06.2013 la misura dell’imposta di bollo era di 1,81 euro).

 
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