MANIFESTAZIONI A PREMIO

TRATTAMENTO AI FINI IVA

Aggiornato al 25.05.2022

Per esaminare gli aspetti legati al trattamento ai fini IVA delle manifestazioni a premio occorre distinguere due momenti:

  • l'acquisto o l'importazione, da parte dell'impresa che indice la manifestazione, dei beni o servizi destinati ad essere impiegati come premi nell'ambito di tali operazioni;
  • l'assegnazione del premio agli aventi diritto.

In linea di massimo, l'impresa che organizza la manifestazione, andrà a pagare l'IVA al momento dell'acquisto dei premi mentre, non applicherà l'IVA sull'assegnazione del bene agli aventi diritto in quanto questa operazione non è considerata una cessione di beni ai sensi dell'art.2, comma 2, del DPR 633/72.

L'esclusione dell'IVA dalle manifestazioni a premio trova giustificazione nel fatto che, porre sull'avente diritto al premio, l'onere di versare l'IVA disincetiverebbe la partecipazione alla manifestazione stessa andando ad ostacolare quella che è la fintalità di tali operazioni, ovvero quella di aumentare le vendite. Per questa ragione, l'onere tributario dell'operazione, viene fatto gravare sull'impresa che organizza la manifestazione a premio e ciò avviene in due modi diversi:

  • quando il premio è assoggettato ad IVA, l'IVA pagata al momento del suo acquisto o della sua importazione non è detraibile andando a creare, così, un costo fiscale per l'impresa;
  • quando il premio non è imponibile ai fini IVA, l'impresa è tenuta al pagamento di un'imposta sostitutiva che rappresenta il costo fiscale dell'operazione.

Vediamo meglio questi due aspetti.


ASSEGNAZIONE DI PREMI E IVA

L'art.2, comma 2, lettera m, del DPR 633/72 stabilisce che non sono considerate cessioni di beni, le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. Di conseguenza, l'assegnazione di premi nell'ambito delle manifestazioni a premio non è soggetta ad IVA.

A tale proposito è bene distinguere tre diverse ipotesi:

  • il premio è un bene o servizio imponibile ai fini IVA. In questo caso si applica la regola appena vista e l'assegnazione del premio non è assoggettata ad IVA;
  • il premio è un bene o servizio, che ai fini IVA è:
    • non imponibile ai sensi degli artt.7, 8, 8-bis, 9 del DPR 633/72;
    • non soggetto;
    • esente (come nel caso in cui il premio è rappresentato da una polizza assicurativa).

      In questi casi l'impresa promotrice deve versare un'imposta sostitutiva dell'IVA pari al 20% del valore dei premi.

      La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dal prezzo di acquisto del bene.

      Per quanto concerne la nozione di "non imponibilità", la circolare 89/1998 precisa che essa non deve essere intesa in senso tecnico. In altre parole devono essere considerate non imponibili anche quelle operazioni che, per un qualunque motivo, non sono state assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti, come pure in tutti i casi nei quali l'IVA assolta sull'acquisto del premio non è detraibile per cause tecniche (come nell'ipotesi di acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio le cui fatture per espressa disposizione legislativa non recano l'addebito separato dell'imposta o gli acquisti da operatori che applicano il regime del margine);

  • il premio consiste in biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate al lotto. In questo caso la manifestazione a premio non è soggetta nè ad IVA, nè ad imposta sostitutiva.

Esempi:

  • un negozio di cosmetici organizza un concorso a premi: ai vincitori verrà assegnato un profumo di una nota marca. La cessione del profumo, agli aventi diritto, non è soggetta ad IVA, ai sensi dell'art.2, comma 2, del DPR 633/72, nè ad imposta sostitutiva;
  • un'impresa organizza un'operazione a premio nella quale, il premio è rappresentato da un pacchetto turistico che l'impresa ha acquistato presso un'agenzia di viaggio senza addebito dell'IVA in fattura. L'impresa promotrice della manifestazione a premio è tenuta al pagamento dell'imposta sostitutiva.

Per quanto concerne i servizi misti, come il trasporto di persone eseguito parte nel territorio italiano e parte in territorio estero, la parte della prestazione eseguita nel territorio nazionale non è imponibile ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72, mentre quella eseguita all'estero è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. In questo caso la parte della prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva.


BENI O SERVIZI UTILIZZATI COME PREMI E IVA

Per quanto riguarda, invece, l'acquisto o l'importazione del premio, occorre distinguere due casi:

  • il premio erogato nell'ambito della manifestazione è stato acquistato o importato dell'impresa.

    L'art.19, comma 2, del DPR 633/72 stabilisce che, nel caso di acquisto o importazione di beni o servizi utilizzati come premi in operazioni a premio o concorsi a premio, l'IVA pagata all'atto dell'acquisto non è detraibile.

    L’indetraibilità riguarda solamente i beni messi in palio nella manifestazione a premio, mentre non si applica agli altri beni o servizi relativi allo svolgimento della manifestazione (esempio: spese di pubblicità, consulenze, compensi per agenzie, ecc..);

  • il premio erogato nell'ambito della manifestazione a premio è stato prodotto dall'impresa stessa.

    In questo caso, l'IVA pagata per l'acquisto dei beni e servizi necessari per la produzione di tali beni è detraibile (salvo il caso in cui si tratti di beni per i quali non è consentita la detrazione dell'IVA), ma all'atto della destinazione di tali beni a premio è necessario operare la rettifica prevista dall'art.19-bis 2, comma 1 del DPR 633/72.

    La rettifica potrà essere operata sulla base:

    • della originaria fattura di acquisto, nel caso in cui il bene o il servizio siano esattamente individuabili;
    • del valore normale del bene o servizio costituente il premio, in caso contrario.

Esempi:

  • un negozio di articoli sportivi organizza un concorso a premi. Ai vincitori verrà assegnato un marsupio da running. L'IVA pagata dal negozio, al momento dell'acquisto dei marsupi che saranno assegnati ai vincitori del concorso, non è detraibile;
  • un'azienda produttrice di zaini da trekking, marsupi da running e zaini destinati allo sport, organizza una operazione a premio nella quale il premio è rappresentato da alcuni marsupi da running prodotti dall'azienda stessa.

    Al momento dell'acquisto delle materie prime l'azienda provvede a detrarre l'IVA sugli acquisti. Successivamente, al momento della destinazione dei marsupi a premio, provvede alla rettifica dell'IVA..


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MANIFESTAZIONI A PREMIO CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO

Nel caso di operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, l'assegnazione del bene non può essere considerata premio per la parte corrispondente al contributo versato: esso, infatti, ha natura di corrispettivo.

Ne consegue:

  • la parziale detraibilità dell'IVA dei beni destinati a premio;
  • e la possibilità di rettificare la detrazione al fine di correggere l'indetraibilità dell'IVA relativa ai beni destinati originariamente ad operazioni a premio, in relazione al loro effettivo utilizzo.

La rettifica della detrazione va effettuata nella misura corrispondente al rapporto tra il contributo richiesto al consumatore e il costo sostenuto per l’acquisto del bene o servizio oggetto del premio così come risulta dalla fattura di acquisto dello stesso.


Esempio: un'azienda organizza un'operazione a premio che prevede il pagamento di un contributo da parte degli aventi diritto al premio.
Per procedere all'operazione l'azienda acquista i premi per un importo di 100 euro + IVA 22% pari a 22 euro.
L'importo del contributo richiesto ammonta a 40 euro.
L'IVA detraibile è pari a 8,8 euro (40 x 22%).


In tutti i casi nei quali la manifestazione a premi con pagamento di un contributo comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva, la base imponibile dell'operazione è rappresentata dalla differenza tra il valore normale del bene e il contributo richiesto.

 
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