RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
IL CASO DI CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE
di Massimiliano ChiesiIl diritto alla detrazione IVA spetta all’imprenditore o al professionista che effettua operazioni imponibili e non imponibili. Tuttavia, rispettando il termine iniziale e finale di esercizio del diritto relativo, egli può operare la detrazione immediatamente, senza attendere l’effettivo impiego dei beni e servizi acquistati. Per tale ragione, la legge attribuisce alla detrazione carattere di provvisorietà consentendo, in determinate situazioni in cui la sua misura effettiva non coincide con quella già operata, di procedere alla rettifica di essa in aumento o diminuzione.
Vi sono varie
ipotesi di rettifica della detrazione
che possiamo così schematizzare:
- variazione all’utilizzo dei beni o cambio di destinazione (art.19-bis 2 commi 1 e 2);
- mutamento del regime fiscale (art.19-bis 2 comma 3);
- variazione del pro-rata (art.19-bis 2 commi 4, 5 e 6);
- regola specifica in caso di fusione, scissione e cessione di azienda (art.19-bis 2 comma 7);
- regole specifiche per fabbricati ed aree fabbricabili (art.19-bis 2 comma 8).
Questa esposizione vuole concentrarsi sul c.d. cambio di destinazione o variazione all’utilizzo dei beni. A tale scopo dobbiamo innanzitutto distinguere tra beni non ammortizzabili/servizi e beni ammortizzabili.
Per quanto concerne i beni non ammortizzabili e servizi1 si deve verificare che al primo impiego essi rispettino la destinazione che era stata prevista in sede di acquisto e che aveva determinato la misura della detrazione operata. In caso di mutamento dell’utilizzo previsto, si dovrà procedere alla rettifica, come nell’esempio riportato di seguito.
Se nel corso dell’anno x, sono stati acquistati beni con IVA indetraibile per euro 200 in quanto destinati a “spese di rappresentanza”, e nell’ anno successivo essi sono stati oggetto di una cessione imponibile ai fini IVA, occorrerà, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 recuperare l’importo di euro 200 non detratto originariamente.
Si deve precisare che questa tipologia di rettifica assume nella pratica carattere marginale in quanto è facile prevedere l’impiego effettivo di tali beni e servizi in sede d’acquisto.
Maggiormente rilevante nella realtà è invece il cambio di destinazione che può interessare i beni ammortizzabili, che, a differenza della prima categoria, sono suscettibili di un utilizzo pluriennale. Per questa ragione la legge IVA non si è limitata al primo impiego, ma ha individuato un periodo di monitoraggio denominato di “tutela fiscale” che decorre dall’anno di entrata in funzione del bene (primo impiego) e si protrae per i 4 anni successivi2.
Se nel corso di questo arco temporale, il bene viene impiegato per attività che attribuiscono una misura della detrazione differente da quella inizialmente operata, si renderà necessario operare la rettifica in più o in meno per gli anni mancanti al compimento del quinquennio (decennio nel caso di fabbricati ed aree fabbricabili), come nel seguente esempio.
L’impresa Alfa acquista un macchinario con IVA detratta per un importo di euro 2.000 nel corso del 2010. Il cespite entra in funzione nel 2011 per lo svolgimento di attività imponibile ai fini IVA. Il mutamento di destinazione avviene nel 2013 in quanto per il 50% tale bene viene impiegato per svolgere attività fuori campo IVA. Di conseguenza si dovrà restituire all’erario l’IVA indetraibile relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015 per un importo di euro 600 determinato con il seguente calcolo:
10.000 x 0,5 x 0,20 x 3/5 = 600.
1Sono considerati beni non ammortizzabili, ai fini che qui interessano, anche i beni di importo inferiore ad euro 516,46 o con coefficiente d’ammortamento ai fini delle imposte dirette superiore al 25%.
2Per i fabbricati e le aree fabbricabili il periodo di tutela fiscale decorre dall’anno di acquisto o ultimazione e si protrae per i 9 anni successivi. L’anno di ultimazione per le aree fabbricabili coincide con l’anno in cui viene completato il fabbricato che insiste su di essa.
Detraibilità dell’IVA
Mutamento regime fiscale e variazione pro rata
Rettifica alla detrazione IVA nel settore agricolo