DETRAIBILITA' DELL'IVA

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER DETRARRE L'IVA

di Massimiliano Chiesi
Aggiornato al 01.09.2017

Il diritto alla detrazione dell’IVA consiste nello stornare dall’imposta dovuta sulle operazioni attive effettuate nel periodo, l’IVA relativa agli acquisti o importazioni poste in essere nello stesso periodo.

Tale diritto viene esercitato periodicamente in occasione delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali).

Per poter detrarre l’IVA, il primo requisito necessario è l’ inerenza dell’acquisto/importazione alla finalità dell’impresa o professionale svolta. L’inerenza non può presumersi per il semplice fatto di svolgere un’attività professionale o imprenditoriale, ma deve essere provata dal contribuente.

In alcuni casi vi sono beni suscettibili di utilizzazione indifferenziata, ed allora la valutazione va effettuata caso per caso in base alle prove fornite che potrebbero indicare un’inerenza e quindi un diritto alla detrazione anche solo parziale.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione, è necessario che l’ IVA, a titolo di rivalsa, sia addebitata in fattura al soggetto che effettua gli acquisti di beni e servizi.


La detrazione IVA deve rispettare un termine iniziale che coincide con l’esigibilità da parte dell’erario dell’IVA dovuta dal cedente/prestatore, la quale, a sua volta corrisponde con il momento di effettuazione dell’operazione attiva, ossia:

  • la stipula del contratto per i beni immobili;
  • la consegna/spedizione per i beni mobili;
  • il pagamento della prestazione per i servizi

salvo i casi di fatturazione o pagamento anticipato.


Tale diritto alla detrazione deve però essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (termine finale). Scaduto tale termine, l’IVA può essere recuperata solamente con un’istanza di rimborso.

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Infine, l’IVA non deve rientrare nei casi di indetraibilità previsti dalla legge che si possono così schematizzare:

  1. Indentraibilità oggettiva totale o parziale (art.19 bis 1): per determinati acquisti di beni come ad esempio le autovetture, i beni di lusso, la legge stabilisce la non detraibilità parziale o totale a prescindere dalla loro destinazione a meno che non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa o siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali ad essa.
  2. Indetraibilità pro quota per destinazione (art.19 comma 4): in relazione ad operazioni di acquisto di beni o servizi destinati ad un utilizzo promiscuo sia per l’attività, che per operazioni fuori campo IVA o comunque non inerenti all’attività professionale/imprenditoriale, sulla base di criteri oggettivi, occorre stabilire la quota di indetraibilità.
  3. Indetraibilità totale per destinazione (art.19 commi 2 e 4): beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni esenti, fuori campo IVA o estranee all’esercizio dell’attività professionale/imprenditoriale.
  4. Indetraibilità totale per manifestazioni a premio (art.19 comma 4): beni e servizi utilizzati esclusivamente per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
  5. Indetraibilità pro rata (art.19 comma 5): nel caso in cui un soggetto passivo IVA effettui un’attività che comporti l’effettuazione contemporanea, non occasionale, di operazioni esenti ed imponibili/non imponibili, occorrerà calcolare il pro rata di detraibilità sulla base della seconda categoria di operazioni.

 
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