TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI

LE REGOLE IVA DA APPLICARE IN CASO DI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI

Aggiornato al 02.12.2016

Il contratto di trasporto, disciplinato all’art. 1678 del Codice civile, è il contratto mediante il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cosa da un luogo all’altro.

Egli può eseguire il trasporto con mezzi propri, o con mezzi di altri vettori, e assume il rischio dell’esecuzione.

Il contratto di spedizione, invece, è disciplinato dall’art.1737 del Codice civile. Esso è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Sia il trasporto che la spedizione, qualora siano effettuate verso corrispettivo, sono considerate dall’art.3 del DPR 633/72 come prestazione di servizi e in quanto tali soggette ad IVA.

Vogliamo però, in questo approfondimento, occuparci di un caso particolare di trasporto, ovvero il trasporto internazionale di beni esaminando esclusivamente il caso in cui sia il vettore, o lo spedizioniere, che il committente, sono soggetti passivi IVA.


Le regole da applicarsi sono desumibili da due articoli del DPR 633/72:

  • l’art. 7-ter, comma 1, lettera a;
  • l’art. 9, comma 1, n.2.

L’art.7-ter contiene la regola generale da applicarsi alle prestazioni di servizi per individuarne la territorialità, in quanto ricordiamo che l’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato.

A tale proposito la regola generale è che la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio dello Stato quando è resa ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In altre parole, il servizio è soggetto ad IVA nel Paese in cui si trova il committente, sia che tale paese sia un paese membro dell’Ue, sia che si tratti di un paese extra-comunitario.


Esempi:

  • il trasporto effettuato da un’impresa francese, commissionato da un’impresa italiana, è soggetta ad IVA in Italia anche se il trasporto è effettuato interamente al di fuori dello stato italiano;
  • il trasporto effettuato da un’impresa italiana, commissionato da un’impresa francese, è soggetto ad IVA in Francia anche se il trasporto è effettuato interamente in Italia.

Nel caso di trasporti internazionali di beni, a questa norma di carattere generale si affianca la disposizione contenuta nell’ art.9 che stabilisce che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, e in quanto tali non imponibili, i trasporti relativi a beni:

  • in esportazione;
  • in transito;
  • in importazione temporanea;
  • in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art.69.

I concetti di importazione e di esportazione non vanno riferiti al territorio dello Stato, bensì al territorio comunitario. Di conseguenza, le previsioni di non imponibilità si applicano anche per i servizi acquistati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le predette fattispecie si verificano nel territorio di uno Stato diverso dall’Italia (circolare n.37/E del 29/07/2011).


Nell’ambito dei trasporti internazionali di beni, quindi, si possono distinguere tre diverse ipotesi:

  • Esportazione. Il vettore prende in consegna la merce nel territorio dello Stato italiano, mentre il luogo di destinazione si trova al di fuori dell’Ue. In questo caso l’operazione di trasporto non è imponibile ai sensi dell’art.9 del DPR 633/72.


    Esempio: l’impresa italiana Alfa vende della merce ad una ditta Statunitense. La merce è presa in consegna dal vettore a Catania e deve essere consegnata a Houston. L’operazione non imponibile.


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  • Importazione. Il vettore prende in consegna la merce in un paese extra-Ue, mentre il luogo di destinazione è nel territorio dello Stato italiano. In questo caso l’operazione di trasporto non è imponibile ai sensi dell’art.9 del DPR 633/72 a condizione che le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione Europea siano incluse nel valore dei beni importati su cui è stata applicata l’IVA in dogana.


    Esempio: l’impresa italiana Alfa acquista della merce da una ditta Iraniana. La merce è presa in consegna dal vettore a Teheran e deve essere consegnata a Catania. L’operazione di trasporto non è imponibile se le spese di trasporto concorrono a formare la base imponibile IVA e, pertanto, su esse viene assolta l’IVA in dogana.


    Quando i beni sono dichiarati in dogana " franco destino ", in altre parole quando rischi e spese di spedizione incombono sul fornitore fino a destinazione, le spese di trasporto vanno a formare la base imponibile dell’IVA assolta in dogana al momento dell’importazione. Quindi le spese di trasporto risultano non imponibili.

    Nel caso in cui i beni sono dichiarati in dogana "franco confine", in altre parole quando rischi e spese di spedizione incombono sul fornitore fino al valico di confine stabilito in contratto, le spese di trasporto per la tratta italiana non vanno a formare la base imponibile dell’IVA assolta in dogana al momento dell’importazione. Di conseguenza l’IVA relativa alla tratta nazionale deve essere pagata dall’importatore.

  • Trasporto di beni all’estero. Il vettore prende in consegna la merce in un paese extra-Ue. Anche il luogo di destinazione è un paese extra-Ue. In questo caso, non può applicarsi l’art.9 del DPR 633/72 in quanto non si tratta di una delle fattispecie in esso contemplate (esportazione, importazione, transito), dunque le operazioni di trasporto sono imponibili e soggette ad IVA con aliquota ordinaria.


    Esempio: l’impresa italiana Alfa conclude col vettore un contratto per il trasporto di alcune merci da Houston a Teheran. L’operazione non rientra tra quelle elencate nell’art.9 dunque essa è soggetta ad IVA in Italia essendo il committente un soggetto passivo italiano.



 
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