AUTOVEICOLI DEI TASSISTI

DETRAIBILITÀ DELL'IVA E DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Aggiornato al 14.09.2018

Vediamo, di seguito, qual è il trattamento fiscale riservato alle auto dei tassisti.


IVA

L’art.19 bis 1 del DPR 633/72 prevede che l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione dei veicoli stradali a motore è interamente detraibile nel caso di veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

Qualora ricorra tale requisito, l’IVA pagata per l’acquisto dell’auto da parte di un tassista risulta essere detraibile al 100%, come pure l’IVA relativa ai costi di impiego del veicolo (carburanti e lubrificanti, manutenzione e riparazione, custodia, pedaggi autostradali, ecc..). La norma prevede anche che, per quanto concerne i carburanti e i lubrificanti, ai fini della integrale detraibilità dell’IVA il loro pagamento debba essere effettuato con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante (come carte di credito, bancomat, assegni, ecc..).

Va detto però, che se il tassista svolge solamente trasporti urbani, essendo tali prestazioni esenti dall’IVA, non andrà di fatto a detrarre alcuna imposta.

Se egli invece effettua solamente trasporti extraurbani potrà detrarre l’IVA secondo quanto abbiamo appena visto, dato che su queste prestazioni viene applicata l’imposta nella misura del 10%.

Se, infine, egli dovesse effettuare sia trasporti urbani che extraurbani, dovrà procedere alla liquidazione dell’IVA con la tecnica del pro-rata.

In tutti i casi nei quali l’IVA non è detraibile, essa rappresenta un costo per l’impresa che va ad aumentare il costo relativo all’acquisto dell’auto o il costo di gestione della stessa.


REDDITI

Per quanto concerne la deducibilità del costo, l’art.164 del TUIR, prevede che le spese relative ai mezzi di trasporto a motore sono interamente deducibili nel caso in cui siano adibiti ad uso pubblico.

Si considerano veicoli adibiti ad uso pubblico quei veicoli utilizzati dietro corrispettivo nell’interesse di terzi. L’uso pubblico deve risultare da atto della pubblica amministrazione, quindi nel caso dei taxi deve risultare dall’apposita licenza rilasciata al tassista.

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La completa deducibilità si applica, ai costi di acquisto, ai canoni di locazione anche finanziaria, ai canoni di noleggio, e a tutti i costi di gestione dei veicoli (spese per carburanti e lubrificanti, spese per riparazioni e manutenzioni, costi di custodia, bollo e assicurazione, ecc..).

Nel caso in esame, la norma fissa la piena deducibilità dei costi a prescindere dall’eventuale uso del veicolo anche nella sfera privata del tassista. A confermare la deducibilità al 100% dei costi di tali veicoli, anche in caso di un loro uso promiscuo, è l’art.14, comma 6, del D.Lgs. n.442 del 19/11/1997 che prevede che "ad integrazione dell’art.86 del D.Lgs.30/04/1992 n.285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all’art.82, comma 5, lettera b) dello stesso decreto, è consentito l’uso proprio fuori servizio". Si veda a tale proposito anche la CM 36/E del 24/09/2012.

 
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