LEASING FINANZIARIO

QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE LO CARATTERIZZANO

Aggiornato al 23.04.2008
A partire dall'01/01/2019 lo IAS 17 è stato sostituito dall'IFRS 16. Si veda a tale proposito Contratto di leasing e contratto di servizio.

Il principio contabile internazionale 17 ( IAS 17), che si occupa della contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria definisce il leasing finanziario come il contratto col quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene locato.

Secondo il principio contabile in esame, la presenza di un’opzione di riscatto, in base alla quale l’utilizzatore può decidere se divenire o meno proprietario del bene pagando un prezzo di riscatto, non è condizione necessaria per distinguere il leasing finanziario da quello operativo.

Sempre secondo lo IAS 17, un’operazione può essere considerata di leasing finanziario o meno, a seconda di quello che è il contenuto sostanziale dell’operazione e non della forma del contratto.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Pertanto, un’operazione di locazione, può essere considerata leasing finanziario nelle seguenti ipotesi:

  • qualora il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione;
  • qualora il locatario può optare per l’acquisto del bene ad un prezzo che si prevede essere sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui potrà esercitare l’opzione, con la conseguenza che, al momento della stipula del contratto, è molto probabile che l’opzione sarà esercitata;
  • qualora la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene;
  • qualora al momento della stipula del contratto, il valore attuale dei pagamenti dovuti equivale almeno al fair value del bene locato;
  • qualora il bene locato ha una natura particolare tale da far sì che solamente il locatario possa utilizzarlo senza dover apportare ad esso delle rilevanti modifiche.

La giurisprudenza e la prassi nazionale, adottano una definizione di locazione finanziaria che non coincide del tutto con quella prevista dallo IAS 17.

Infatti, per poter parlare di locazione finanziaria si ritiene determinante, oltre al trasferimento in capo all’utilizzatore di tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene, anche la presenza formale nel contratto dell’opzione di riscatto.

In tutti i restanti casi (assenza del trasferimento di tutti i rischi e benefici in capo all’utilizzatore e/o mancanza dell’opzione di riscatto) si dovrebbe parlare di leasing operativo.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net