DEDUCIBILITA' DEI CANONI DI LEASING

LE REGOLE PREVISTE DAL DL 16/2012

Aggiornato al 11.02.2013
Per le regole di deducibilità dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati dopo l’1/1/2014 si veda Deducibilità canoni di leasing 2014 .

Il DL 16/2012 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell’ art.102, comma 7, del TUIR in merito alla deducibilità dei canoni di leasing da parte delle imprese.

La norma riguarda le imprese utilizzatrici che utilizzano il metodo patrimoniale , cioè le imprese che avendo preso un bene in leasing imputano a Conto economico i canoni di locazione finanziaria.


LA NORMA PRECEDENTE

La norma precedente prevedeva che, l’impresa utilizzatrice poteva dedurre i canoni di locazione finanziaria solamente se il contratto rispettava dei particolari limiti di durata .

Essi erano:


Precedenti limiti di deducibilità dei canoni di leasing

La durata del periodo di ammortamento va determinata tenendo conto del coefficiente di ammortamento applicabile in base all’attività esercitata dall’impresa.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


LA NORMA ATTUALE

Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a prescindere dalla durata del contratto.

Tuttavia la deduzione è ammessa:


Limiti di deducibilità dei canoni di leasing dal 29/04/2012 al 01/01/2014

Nel caso di soggetti IRES, la deducibilità degli interessi passivi impliciti desunti dal contratto è soggetta anche alle regole contenute nell’art.96 del TUIR.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net