DEDUCIBILITA' DEI CANONI DI LEASING AUTO
QUALI SONO LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING DEI VEICOLI
Nel caso in cui oggetto del contratto di locazione finanziaria siano dei beni mobili, i canoni di leasing corrisposti dall’utilizzatore sono deducibili a condizione che la durata minima del contratto non sia inferiore a 2/3 del normale periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti previsti dal DM 31/12/1988.
Questa regola generale presenta un’eccezione del caso in cui il bene oggetto del contratto sia un veicolo la cui deducibilità è limitata (art.102 TUIR).
In questo caso, affinché il canone di leasing sia deducibile, è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.
La deducibilità limitata dei costi è prevista per tutti i veicoli diversi da quelli:
- adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa (è’ il caso, ad esempio, dei veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi);
- dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%;
Quindi per i veicoli valgono le seguenti regole:
Esempio:
l’impresa stipula un contratto di leasing, avente per oggetto un autovettura. Il contratto ha la durata di 4 anni;
il coefficiente di ammortamento previsto dal DM 31/12/1998 è del 25%.
CALCOLO DA EFFETTUARE PER VERIFICARE LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE
periodo normale di ammortamento – 100 : 25 = 4 anni ovvero 48 mesi
Il canone di leasing è deducibile solamente se il contratto di leasing ha una durata pari o superiore a 48 mesi. Nel nostro caso, quindi, essendo la durata del contratto di 4 anni, il canone è deducibile.
Una volta verificato che sia rispettata la condizione per la deducibilità del canone di leasing, vediamo in che misura esso è deducibile:
- per i veicoli adibiti a uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il canone di leasing è interamente deducibile.;
- per i veicoli dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%;
- per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di € 25.822,84
- in tutti gli altri casi, il canone di leasing è deducibile nella misura del 40%, proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di € 18.075,99
Esempio:
torniamo all’esempio precedente e ipotizziamo che l’auto presa in leasing dall’impresa abbia un costo di 28.000 euro.
Il contratto prevede il pagamento di un maxi canone di 3.000 euro e di 48 rate mensili di 700 euro l’una.
CALCOLO DA EFFETTUARE PER DETERMINARE IL CANONE DEDUCIBILE
- (18.075,99 costo massimo del veicolo/ 28.000 costo effettivo del veicolo) x 100 = 64,56%
- canoni di leasing comprensivi di maxi canone: (48 x 700) + 3.000 = 36.600
- canoni di leasing complessivamente deducibili: 36.600 x 64,56% = 23.628
- misura dei canoni di leasing deducibile: 23.628 x 40% = 9.451.
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