DEDUCIBILITA' DEI CANONI DI LEASING AUTO

QUALI SONO LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI DI LEASING DEI VEICOLI

Aggiornato al 04.04.2009
Per le regole applicabili ai contratti conclusi a partire dal 29/04/2012 si veda Deducibilità dei canoni di leasing. Per le regole di deducibilità dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati dopo l’1/1/2014 si veda Deducibilità canoni di leasing 2014.

Nel caso in cui oggetto del contratto di locazione finanziaria siano dei beni mobili, i canoni di leasing corrisposti dall’utilizzatore sono deducibili a condizione che la durata minima del contratto non sia inferiore a 2/3 del normale periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti previsti dal DM 31/12/1988.

Questa regola generale presenta un’eccezione del caso in cui il bene oggetto del contratto sia un veicolo la cui deducibilità è limitata (art.102 TUIR).

In questo caso, affinché il canone di leasing sia deducibile, è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali.

La deducibilità limitata dei costi è prevista per tutti i veicoli diversi da quelli:

  • adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa (è’ il caso, ad esempio, dei veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi);
  • dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%;

Quindi per i veicoli valgono le seguenti regole:

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Deducibilità dei canoni di leasing auto

Esempio:
l’impresa stipula un contratto di leasing, avente per oggetto un autovettura. Il contratto ha la durata di 4 anni;
il coefficiente di ammortamento previsto dal DM 31/12/1998 è del 25%.


CALCOLO DA EFFETTUARE PER VERIFICARE LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE

periodo normale di ammortamento – 100 : 25 = 4 anni ovvero 48 mesi

Il canone di leasing è deducibile solamente se il contratto di leasing ha una durata pari o superiore a 48 mesi. Nel nostro caso, quindi, essendo la durata del contratto di 4 anni, il canone è deducibile.


Una volta verificato che sia rispettata la condizione per la deducibilità del canone di leasing, vediamo in che misura esso è deducibile:

  • per i veicoli adibiti a uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il canone di leasing è interamente deducibile.;
  • per i veicoli dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 90%;
  • per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di € 25.822,84
  • in tutti gli altri casi, il canone di leasing è deducibile nella misura del 40%, proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di € 18.075,99

Esempio:
torniamo all’esempio precedente e ipotizziamo che l’auto presa in leasing dall’impresa abbia un costo di 28.000 euro.
Il contratto prevede il pagamento di un maxi canone di 3.000 euro e di 48 rate mensili di 700 euro l’una.


CALCOLO DA EFFETTUARE PER DETERMINARE IL CANONE DEDUCIBILE

  • (18.075,99 costo massimo del veicolo/ 28.000 costo effettivo del veicolo) x 100 = 64,56%
  • canoni di leasing comprensivi di maxi canone: (48 x 700) + 3.000 = 36.600
  • canoni di leasing complessivamente deducibili: 36.600 x 64,56% = 23.628
  • misura dei canoni di leasing deducibile: 23.628 x 40% = 9.451.

 
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