CESSIONE DI PALLET USATI

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE IN CASO DI CESSIONE DI PALLETS USATI

Aggiornato al 03.03.2017

Il comma 7 dell’art.74 del DPR 633/72 stabilisce che "per le cessioni di...bancali di legno recuperati ai cicli di utilizzi successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, ..... o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, soggetto passivo dell’imposta nel territorio dello Stato".


La norma in esame si applica:

  • alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14 del 27/03/2015 chiarisce che, con l’espressione " cicli di utilizzo successivi al primo " il legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Di conseguenza, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate alle disposizioni in esame;
  • effettuate nel territorio dello Stato;
  • da parte di un soggetto passivo IVA nei confronti di un altro soggetto passivo IVA nazionale.

La norma riguarda esclusivamente i pallets usati in legno e non altri imballaggi usati in legno come casse, gabbie e neppure pallets realizzati con materiali diversi dal legno (ad esempio in plastica).


Qualora ricorrano i requisiti sopra visti, il venditore del pallet usato deve:

  • emettere fattura senza addebito dell’imposta;
  • indicare sulla fattura che trattasi di operazione soggetta ad inversione contabile ai sensi dell’art.74, comma 7, del DPR 633/72.

L’acquirente è tenuto:

  • ad integrare la fattura indicando l’aliquota IVA e la relativa imposta;
  • registrare la fattura sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi in modo da rilevare l’IVA a debito;
  • registrare la fattura sul registro degli acquisti in modo da poter detrarre l’imposta.

La registrazione sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi deve essere fatta entro il mese di ricevimento o anche successivamente purché entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.


Esempio:
fattura ricevuta il 25 febbraio, da registrarsi nel registro delle fatture emesse:

  • entro il 28 febbraio;

oppure;

  • entro il 12 marzo con riferimento al mese di febbraio in modo da entrare nella liquidazione IVA del mese di febbraio.

Se l’acquirente non è un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, quindi se si tratta:

  • di un privato;
  • di un soggetto estero non registrato ai fini IVA in Italia;

non si applica il reverse charge, ma l’operazione è soggetta ad IVA nei modi ordinari.


Sulle cessioni di pallets:

  • usati;
  • riparati;
  • selezionati;

si applica il Contributo ambientale Conai. Tale contributo, che sarà esposto in fattura, è soggetto al regime del reverse charge esattamente come la cessione del pallet usato.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Quando il pallet, nuovo o usato, viene ceduto insieme alla merce che su di esso viene trasportata, e non è prevista la sua resa, non si applica l’inversione contabile. In questi casi, infatti, si tratta di un’ operazione accessoria rispetto alla cessione principale, disciplinata dall’art. 12 del DPR 633/72. Come è noto le operazioni accessorie non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti. Pertanto, se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi della cessione dei bancali concorrono a formare la base imponibile.

Nel caso in cui, nonostante non fosse prevista la resa, l’acquirente restituisce i pallets ricevuti all’impresa acquirente, ci si trova di fronte ad una cessione di bancali usati e, dunque, è applicabile l’ inversione contabile.

Quando il pallet, nuovo o usato, viene ceduto insieme alla merce che su di esso viene trasportata, ma le parti hanno concordato il pagamento di una cauzione da parte del cedente e la restituzione dei bancali, la cauzione è esclusa dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art.15 del DPR 633/72.

Ricapitolando:

  • Cessione di pallets nuovi da parte dell’impresa produttrice di bancali: IVA nei modi normali.
  • Cessione di pallets usati da parte dell’impresa produttrice di bancali: reverse charge.
  • Cessione di pallets nuovi o usati a privati: IVA nei modi normali.
  • Cessione di pallets nuovi o usati a soggetti esteri non registrati ai fini IVA in Italia: IVA nei modi normali.
  • Cessione di pallets nuovi o usati, insieme alla merce che su di essi viene trasportata, quando non è pattuita la loro resa: stesso trattamento IVA della cessione della merce.
  • Restituzione all’acquirente dei pallets per i quali non era prevista la resa: inversione contabile.
  • Cessione di pallets nuovi o usati insieme alla merce che su di essi viene trasportata, quando è pattuita la loro resa escluso art.15.
  • Cessione di bancali non in legno, di imballaggi in legno diversi dai bancali: IVA nei modi normali.

Per quanto concerne il contributo ambientale Conai si precisa che esso si applica al momento della cosiddetta " prima cessione ", cioè al trasferimento dell’imballaggio dall’ultimo produttore al primo utilizzatore. Tuttavia quando:

  • un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientra al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale in seguito al ritrattamento, ricondizionamento o riparazione;
  • un imballaggio gestito come rifiuto rientra nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate;

si applica il contributo ambientale Conai.

Nel caso, invece, in cui vi è un semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il contributo ambientale Conai già applicato al momento della prima cessione non deve essere riapplicato.

In particolare, per i pallets in legno si applicano le procedure previste dalla circolare CONAI del 10.12.2012.

 
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