TASSISTI: NORMATIVA FISCALE

LA NORMATIVA FISCALE APPLICABILE AI TASSISTI

Aggiornato al 19.01.2023

L’attività di tassista può essere svolta o sotto forma di impresa individuale o sotto forma di cooperativa e prevede, in ogni caso, la conduzione diretta da parte del titolare della licenza.


TARIFFE

Le tariffe e le condizioni di trasporto sono fissate dalla Giunta municipale e devono essere esposte all’interno dell’autovettura.

Le autovetture devono essere provviste di tassametro. I taxi che svolgono la loro attività nei comuni di minori dimensioni sono esonerati dall’obbligo del tassametro. Spetta alle Camere di Commercio stabilire quali comuni sono da considerarsi di minori dimensioni. Nei casi di autovetture che, svolgendo la loro attività in tali comuni, sono sprovviste di tassametro, il servizio viene considerato "noleggio di rimessa" e il prezzo del servizio deve essere pattuito al momento della richiesta.


Le tariffe applicate, e desumibili dal tassametro, sono formate:

  • da una parte fissa dovuta a prescindere dal percorso effettuato;
  • da una parte variabile in funzione del percorso effettuato. Questa parte potrà essere stabilita in base ai chilometri percorsi o in base al tempo necessario a percorrerlo.


IVA

Le prestazioni di trasporto svolte dai tassisti possono avere un duplice trattamento ai fini IVA, a seconda dei casi:

  • le prestazioni di trasporto urbano sono esenti da IVA (art.10, numero 14, DPR 633/72). Si considerano trasporti urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune e tra comuni non distanti tra loro più di 50 km;
  • le prestazioni di trasporto extraurbano sono soggette ad IVA. L’aliquota da applicarsi è quella del 10% (Tabella A DPR 633/72 n.127 novies).


DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

L’art.22 DPR 633/72 comma 1 numero3 prevede che, per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, l’emissione della fattura non è obbligatoria. Tuttavia la fattura deve essere emessa se viene richiesta dal cliente e la richiesta deve essere effettuata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, l’art.2 lettera l del DPR 696/1996, prevede che non vi è l’obbligo di emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale per le prestazioni rese a mezzo servizio di taxi.

Pertanto, salvo l’ipotesi in cui sia espressamente richiesta la fattura dal cliente, i tassisti non hanno l’obbligo di emettere documenti fiscali che provino le prestazioni eseguite.

I compensi percepiti devono essere annotati nel registro dei corrispettivi.


IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso in cui il tassista emette fattura per prestazioni di trasporto urbano, esenti da IVA, dovrà applicare l’imposta di bollo sul documento qualora l’importo della prestazione sia superiore a 77,47 euro.

L’imposta di bollo non va applicata sui servizi di trasporto extraurbani, essendo soggetti ad IVA.

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REDDITI

Il tassista, qualora ne ricorrano i presupposti, può essere considerato un contribuente in regime forfettario.

La RM 108/2009 si è pronunciata circa l’ammissibilità del regime dei minimi per questa categoria di contribuenti, ritenendola ammissibile nonostante essi non abbiano l’obbligo di emissione di documento fiscale mentre il regime dei minimi prevede l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. La risoluzione ritiene che, per ragioni di ordine logistico-sistematico, i soggetti esonerati dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale possono, se ne ricorrono i requisiti, accedere al regime dei minimi continuando a fruire dell’esonero e ottemperando all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico.

Tale conclusione si ritiene estendibile anche al regime forfettario.

Si rammenta che, per poter accadere a tale regime è necessario che i ricavi dell’anno precedente non siano superiori a 85.000 euro.


INPS

Il tassista è tenuto al pagamento dei contributi come artigiano.


CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIDUZIONE DELLE ACCISE

I tassisti godono di un credito d’imposta sull’accisa dei carburanti consumati

Per beneficiare del credito occorre presentare istanza alla circoscrizione doganale competente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quella di riferimento, corredata del visto del Comune che ha rilasciato la licenza.

La circoscrizione doganale, dopo aver accertato la regolarità dell’istanza, calcola il credito spettante e rilascia un provvedimento formale al titolare.

Il credito d’imposta deve essere riportato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è stato riconosciuto il beneficio.

 
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