SOGGETTI CHE NON SONO OBBLIGATI AD EMETTERE LA FATTURA

TITOLARI DI PARTITA IVA CHE NON SONO TENUTI AD EMETTERE FATTURA

Aggiornato al 07.06.2010

L’art.22 del DPR 633/72, prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria nei seguenti casi:

  • cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico. Si considerano locali aperti al pubblico quei locali nei quali si può accedere liberamente nell’orario di apertura stabilito;
  • cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in spacci interni;
  • cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’ assunzione di impegni di natura finanziaria, l’ assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
  • operazioni di assicurazioni, di riassicurazioni e di vitalizio;
  • operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere e operazioni di copertura dei rischi di cambio;
  • operazioni relativa ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, eccettuato la custodia e l’amministrazione di titoli;
  • operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
  • operazioni relativa all’ esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco in case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
  • locazioni e affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c, d ed e, della legge 5/8/1978 n.457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali utilizzate senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25% e nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni ovvero per le quali nel relativo atto il locatore ha espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di concessione e negazione di crediti, assicurazioni, di riassicurazioni e vitalizio, valute estere, azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, riscossione dei tributi, esercizio delle scommesse, nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi;
  • prestazioni relative ai servizi postali;
  • prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

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Inoltre l’obbligo di fatturazione non sussiste per le operazioni per le quali mancano i presupposti per l’applicazione dell’IVA.

Sempre l’art.22 del DPR 633/72 prevede che, nonostante nei casi appena esposti non vi sia un obbligo di emissione della fattura, il cliente può chiedere l’emissione di tale documento. La richiesta tuttavia deve essere fatta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

In particolare per quanto concerne i commercianti al minuto va detto che, gli imprenditori che acquistano da essi, beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa sono obbligati a richiedere la fattura.

Tuttavia, va precisato che l’art.12 della L.30/12/1991 n.413 ha previsto l’ generalizzato della certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, attraverso il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale nei casi nei quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Il decreto ministeriale 21/12/1992 e il DPR 696 del 21/12/1996 hanno individuato le operazioni per le quali non vi è obbligo di certificazione fiscale.

 
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