DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO

QUANDO SCATTA E QUANDO CESSA L'OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO

Aggiornato al 21.04.2022

L'art.1 del DPR 695/1996 stabilisce che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente a 5.164.000 euro e 1.100.000 euro1. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.


DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA’ FISCALE DI MAGAZZINO

Nel caso di superamento sia del limite dei ricavi che di quello delle rimanenze per due esercizi successivi, l’obbligo di tenuta della contabilità fiscale di magazzino scatta a partire dal 2° periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva entrambi i limiti sono stati superati.


Esempio
Decorrenza dell’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

Anno x: Superamento di entrambi i limiti
Anno x+1: Superamento di entrambi i limiti
Anno x+2: Periodo di preparazione
Anno x+3: Tenuta contabilità di magazzino

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa a partire dal 1° periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.


Esempio
Cessazione dell’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

Anno x: Uno dei due valori è inferiore al limite
Anno x+1: Uno dei due valori è inferiore al limite
Anno x+2: Cessazione dell’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino



1I limiti, previsti dall'art.1 c.1 del DPR695/96, sono stati così modificati a partire dal 21/12/2021. In precedenza i limiti applicati erano di 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di rimanenze.

 
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