LA CONTABILITA' DI MAGAZZINO NEL CODICE CIVILE
OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO: COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE
Dal punto di vista civilistico non esiste nessuna norma che preveda esplicitamente l’obbligo di tenere le scritture contabili di magazzino.
Va però detto che l’art.2214 del Codice civile stabilisce che “l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”.
Quindi, la contabilità di magazzino, rientra tra le scritture contabili che l’imprenditore deve tenere nel caso in cui ciò sia richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Di conseguenza l’imprenditore, sia in caso di impresa individuale che nel caso di società, deve valutare se le proprie dimensioni e la complessità delle proprie esigenze contabili, rendano necessaria la tenuta della contabilità di magazzino da un punto di vista civilistico.
Va precisato, però, che:
- l’art.2214 si applica esclusivamente agli imprenditori commerciali, quindi l’obbligo sicuramente non riguarda le imprese agricole;
- tale norma non si applica, per espressa previsione normativa, ai piccoli imprenditori che, di conseguenza,
sono sempre esonerati dalla tenuta della contabilità di magazzino sotto il profilo civilistico.
Secondo l’art.2083 sono piccoli imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Ricapitolando:
TIPO DI IMPRESA | OBBLIGO CIVILISTICO DI TENUTA DELLA CONTABILTA' DI MAGAZZINO |
---|---|
Imprenditori commerciali non piccoli (Imprese individuali e società) |
SI - se lo richiedono la natura e le dimensioni dell'impresa |
Imprese agricole | NO |
Coltivatori diretti del fondo | NO |
Artigiani | NO |
Piccoli commercianti | NO |
Coloro che svolgono un'attività commerciale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia | NO |
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