COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO, IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, SOCIETA' AGRICOLA
QUALI CARATTERISTICHE HANNO QUESTE FIGURE
La nozione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art.2135 del Codice Civile, secondo il quale è imprenditore agricolo chi esercita una attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Gli imprenditori agricoli possono essere, a loro volta:
- coltivatori diretti del fondo;
- imprenditori agricoli professionali;
- società agricole;
COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO
CODICE CIVILE
L'art.2083 del Codice civile fissa la nozione di piccolo imprenditore e recita: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Il Codice civile, dunque, ricomprendere espressamente, la categoria dei coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori. D'altra parte il coltivatore diretto svolge sempre la propria attività prevalentemente con il lavoro proprio, ed eventualmente con la collaborazione dei componenti della propria famiglia. A conferma di quanto detto vi è anche l'art.1647 del Codice civile secondo il quale, quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme del Codice civile relative all'affitto a coltivatore diretto.
La definizione data dal Codice civile appare comunque piuttosto vaga.
LEGGI SPECIALI
Vengono in nostro aiuto alcune leggi speciali, ognuna delle quali dà una definizione di coltivatore diretto valida nel proprio ambito di applicazione, la cui lettura però ci permette di individuare dei tratti comuni che ci consento di definire meglio la nozione di coltivatore diretto del fondo.
La prima legge da prendere in esame è la L.1047 del 1957 che disciplina l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti e che comprende, tra i soggetti da assoggettare a tale obbligo, anche i coltivatori diretti.
L'art.2 di tale norma prevede che "agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame".
Secondo, tale norma, quindi, affinché si possa parlare di coltivatore diretto è necessario che:
- egli si dedichi direttamente ed abitualmente (quindi non in modo occasionale) all'attività;
- l'attività deve consistere nella coltivazione del fondo o nell'allevamento e governo del bestiame;
- la forza lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo o allevamento e governo del bestiame.
La seconda norma che andiamo ad esaminare è la L.9 del 1963. L'art.2 stabilisce come requisito per il diritto all'assicurazione di invalidità e quella di malattia dei coltivatori diretti, che la prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo o e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
La terza norma da esaminare è la L.590 del 1965 che contiene una serie di interventi volti allo sviluppo dell'attività coltivatrice.
L'art.31 di tale norma stabilisce che "ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame".
Concludiamo il nostro esame con la L.203 del 1982 che contiene norme sui contratti agrari.
L'art.6 di tale norma stabilisce che "ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole".
Il tratto ricorrente di tali disposizioni è che il coltivatore diretto deve esercitare l'attività agricola con il lavoro proprio e quello degli altri componenti della famiglia e il lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quelle che sono le normali necessità dell'azienda agricola.
Esempio 1.
L'azienda agricola, in base al tipo di coltura praticata, necessita di 600 ore di lavoro all'anno per ettaro.
L'estensione dell'azienda agricola è pari a 10 ettori. Di conseguenza, complessivamente sono necessarie 6.000 ore di lavoro all'anno (600 ore x 10 ettari).
Il titolare dell'azienda è l'unico della famiglia a prestare la sua opera al suo interno.
Egli lavora 8 ore al giorno nell'azienda agricola, quindi presta complessivamente 2.920 ore di lavoro all'anno al suo interno (8 ore x 365 giorni)
Il limite di 1/3 è pari a 2.000 (6.000 : 3). Dunque esso viene rispettato poiché il titolare dell'azienda presta più di 2.000 ore di lavoro (2.920). Di conseguenza
può essere considerato coltivatore diretto.
Esempio 2.
L'azienda agricola, in base al tipo di coltura praticata, necessita di 600 ore di lavoro all'anno per ettaro.
L'estensione dell'azienda agricola è pari a 10 ettori. Di conseguenza, complessivamente sono necessarie 6.000 ore di lavoro all'anno (600 ore x 10 ettari).
Il titolare dell'azienda è l'unico della famiglia a prestare la sua opera al suo interno.
Egli lavora 5 ore al giorno nell'azienda agricola, quindi presta complessivamente 1.825 ore di lavoro all'anno al suo interno (5 ore x 365 giorni).
Il limite di 1/3 è pari a 2.000 (6.000 : 3). Dunque esso non viene rispettato poiché il titolare dell'azienda presta meno di 2.000 ore di lavoro (1.825). Di conseguenza
non può essere considerato coltivatore diretto.
E' evidente, quindi, che si può essere considerati coltivatori diretti anche se non si svolge l'attività in modo esclusivo.
Esempio 3.
L'azienda agricola, in base al tipo di coltura praticata, necessita di 600 ore di lavoro all'anno per ettaro.
L'estensione dell'azienda agricola è pari a 5 ettori. Di conseguenza, complessivamente sono necessarie 3.000 ore di lavoro all'anno (600 ore x 5 ettari).
Il titolare dell'azienda è l'unico della famiglia a prestare la sua opera al suo interno.
Egli lavora 4 ore al giorno nell'azienda agricola, mentre le restanti 4 ore lavora come dipendente presso un'altra azienda.
Il lavoro prestato complessivamente nell'azienda agricola ammonta a 1.460 ore all'anno (4 ore x 365 giorni).
Il limite di 1/3 è pari a 1.000 (3.000 : 3). Dunque esso viene rispettato poiché il titolare dell'azienda presta più di 1.000 ore di lavoro (1.460). Di conseguenza
può essere considerato coltivatore diretto.
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
La figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) è contenuta nel D.Lgs.99/2004. Secondo tale norma i requisiti per essere considerato IAP sono:
- l'essere in possesso di conoscenze e competenze professionali;
- svolgere direttamente o in qualità di socio della società le attività agricole indicate nell'art.2135 del Codice civile;
- dedicare a tali attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavare da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel conteggio vanno, quindi, eslusi i redditi che non
rientrano nella categoria di redditi da lavoro, come nel caso di redditi da fabbricati o redditi di capitali, mentre vanno ricompresi nel conteggio:
- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi di impresa di altra natura.
Inoltre, per espressa previsione della norma sono da escludere dal conteggio del reddito globale di lavoro:
- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate;
- le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, le percentuali sopra riportate, relative al tempo e al reddito, sono entrambe ridotte al 25%.
Sono considerati imprenditori agricoli professionali, oltre alle persone fisiche che presentano i requisiti detti sopra, anche le società a condizione che lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole. Inoltre sono necessari i seguenti requisiti:
- nelle società in nome collettivo è necessario che almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP;
- nelle società in accomandita semplice è necessario che almeno un socio accomandatario sia in possesso della qualifica di IAP;
- nelle società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, è necessario che almeno 1/5 dei soci sia in possesso della qualifica di IAP;
- nelle società di capitali è necessario che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.
A differenza del coltivatore diretto, dove il lavoro prestato deve essere commisurato al lavoro necessario per la conduzione dell'azienda agricola, nel caso dell'imprenditore agricolo professionale il calcolo va fatto con riferimento al tempo di lavoro complessivo dell'agricoltore (oltre al requisito del reddito).
Esempio
L'agricoltore lavora 6 ore al giorno nell'azienda agricola e le restanti 2 ore come dipendente. Il requisto relativo al tempo lavorato nell'azienda agricola (50% del tempo complessivo)
viene rispettato.
Egli percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo di 6.000 euro, mentre ricava dall'azienda agricola un reddito annuo di 10.000 euro. Il suo reddito totale da lavoro
ammonta a 16.000 euro. Il 50% è pari a 8.000 euro (16.000 X 50%), quindi dall'azienda agricola ricava (10.000) più del 50% del proprio reddito globale da lavoro.
SOCIETA' AGRICOLE
Anche la nozione di società agricola è contenuta nel D.Lgs. 99/2004.
Per essere considerata agricola, è necessario che:
- la ragione o la denominazione sociale della società contenga la dicitura società agricola;
- la società abbia come oggetto sociale l'esercizio esclusivo di un'attività agricola indicata all'art.2135 del Codice civile.
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