AGRICOLTURA: IMPOSTE SUL REDDITO

LE IMPOSTE SUL REDDITO NEL CASO DI ATTIVITA' AGRICOLE

Aggiornato al 28.09.2020

La tassazione del reddito prodotto dall'impresa agricola avviene in modo diverso a seconda della sua veste giuridica.

A tale proposito:

  • le imprese individuali, le società semplici, le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, che esercitano un'attività agricola, tassano il reddito prodotto su base catastale;
  • le società di persone e le società di capitali che esercitano un'attività agricola, tassano il reddito prodotto come reddito d'impresa.

Una categoria a parte è costituita dalle società agricole che producono reddito di impresa, ma possono optare per la tassazione su base catastale.



TASSAZIONE SU BASE CATASTALE

Il reddito prodotto:

  • dalle imprese individuali;
  • dalle società semplici;
  • dalle imprese familiari;
  • dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria;

che esercitano un'attività agricola, viene tassato su base catastale. In altre parole vengono tassati:

  • il reddito dominicale;
  • e il reddito agrario.

REDDITO DOMINICALE

Per reddito dominicale si intende il reddito medio ordinario ritraibile dal terreno. Tale reddito va a remunerare colui che ha il possesso del terreno, sia nel caso in cui egli coltiva direttamente il terreno, che nel caso in cui il terreno è coltivato da un altro soggetto.

Il reddito dominicale, quindi, va imputato al proprietario del terreno oppure, nel caso in cui in cui sul terreno vi sia un diritto reale (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso) o un onere reale (come censi, livelli, colonie perpetue) va imputato al soggetto che possiede tale diritto.

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REDDITO AGRARIO

Per reddito agrario si intende il reddito medio ordinario ritraibile dal terreno e destinata a remunerare il capitale d’esercizio e il lavoro di organizzazione impiegati nello svolgimento dell'attività agricola svolta su di esso.

Di conseguenza, il reddito agrario va imputato al soggetto che esercita l’impresa agricola che, come si è detto prima, è l'imprenditore individuale o una società semplice, dato che nel caso delle società di persone e delle società di capitali il reddito prodotto dall'esercizio dell'impresa agricola è tassato come reddito d'impresa. Pertanto il reddito agrario è imputato:

  • al proprietario del terreno, se egli stesso esercita direttamente l'impresa agricola;
  • all'affittuario del terreno, in caso di terreno dato in affitto ad un imprenditore agricolo;
  • al comodante, nel caso in cui il terreno sia dato in comodato all'imprenditore agricolo.

In caso di locazione del terreno, il reddito agrario viene dichiarato dall'affittuario a partire dalla data di effetto del contratto di locazione.


ATTIVITA' AGRICOLE

Sono considerate attività agricole, e quindi produttive di reddito agrario, le attività dirette:

  • alla coltivazione del terreno;
  • alla silvicoltura;
  • all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno. Con decreto ministeriale viene fissato, per ogni specie animale, il numero di capi che rientra in detto limite. Se tale limite viene superato, la parte di reddito eccedente è considerata reddito d'impresa. Le attività di allevamento del tutto indipendenti rispetto allo sfruttamento della terra non sono considerate attività agricole;
  • alla produzione di vegetali (piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc..) tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno sul quale la produzione insiste. Nel caso in cui venga superato tale limite, la parte di reddito eccedente è considerata reddito d'impresa.

    Per verificare il rispetto del limite della superficie adibita alla produzione si deve fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali;

  • le attività connesse a quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame di cui al 3° comma dell'art.2135. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali vengono individuati i beni la cui manipolazione, trasformazione, commercializzazione, può essere considerata attività connesssa. Se l'attività riguarda beni diversi rispetto a quelli contenuti nel decreto, il reddito prodotto è considerato reddito d'impresa;
  • alla acquacoltura finalizzata alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici, a condizione che i redditi prodotti sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività commerciali svolte dallo stesso soggetto;
  • alla funghicoltura. Per funghicoltura si intende sia la produzione del fungo, sia la sua manipolazione, trasformazione e alienazione, sempre nel rispetto dei limiti affinché si possa parlare di attività agricola, ovvero quando la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  • l'attività cinotecnica, cioè l'attività di allevamento e addestramento di razze canine a condizone che siano effettuate con almeno 5 fattrici e almeno 30 cuccioli all'anno (L.349/1993);
  • le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi purché la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

Sono espressamente escluse dalle attività agricole, le attività dirette allo sfruttamente di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed acque interne.


CASISTICHE ESCLUSE

Non producono reddito dominicale, nè reddito agrario:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani come nel caso dei giardini privati;
  • i terreni destinati a servizi pubblici gratuiti, come nel caso di parchi e pubblici e privati, parcheggi pubblici o terreni la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse a condizione che non sia stato ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse;
  • i terreni dati in affitto per uso non agricolo come, ad esempio, un terreno agricolo dato in affitto per farne un deposito di laterizi. I canoni di affitto percepiti su tali terreni sono da considerarsi redditi diversi;
  • i terreni di imprese commerciali, sia che si tratti di beni strumentali di imprese impiegati nell'esercizio dell'attività, sia che si tratti di beni merce destinati alla vendita, come pure qualsiasi altro terreno che risulti dall'inventario dell'impresa. Tali terreni concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
  • terreni di imprese agrarie costituite sotto forma di società, i quali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto passivo;

SOGGETTI PASSIVI

Da quanto detto si desume che, il reddito dominicale è tassato in capo al proprietario o a colui che detiene un diritto reale sul terreno. Il reddito agrario è anch'esso tassato in capo al proprietario del terreno o di altro diritto reale salvo i seguenti casi:

  • terreni affittati ad uso agricolo. In questo caso il reddito agrario è imputato in capo all'affittuario dalla data di effetto del contratto;
  • terreno dato in comodato. In questo caso il reddito agrario è imputato al comodante;
  • conduzione associata del terreno (diversa dalla società). In questo caso il reddito è imputato a ciascun associato per la quota di sua spettanza. Nella dichiarazione, il possessore o l'affittuario devono allegare l'atto di ripartizione firmato da tutti gli associati. In caso contrario le quote si presumono tutte uguali;

 
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