REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO

COME VANNO DETERMINATI

Aggiornato al 28.09.2020

REDDITO DOMINICALE

Il reddito dominicale di un terreno è determinato sulla base delle tariffe d'estimo risultanti al catasto, tenuto conto del tipo di coltura svolta sul terreno.

Il reddito dominicale risultante dal certificato catastale deve essere rivalutato nella misura dell'80%.


Esempio:
Reddito dominicale: 100
Rivalutazione: 100 x 80% = 80
Reddito dominicale imponibile: 100 + 80 = 180

La rivalutazione dell'80% non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto, quando ricorrano contemporaneamente i seguenti presupposti:

  • viene stipulato un contratto di affitto per usi agricoli;
  • il contratto ha una durata non inferiore a 5 anni;
  • il locatario (cioè colui che prende in affitto il terreno) non ha ancora compiuto i 40 anni di età;
  • il locatario ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

    Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.


L'agevolazione si applica per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto.

Per beneficiare dell'agevolazione il proprietario del terreno dato in affitto deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo da parte dell’affittuario.


Esempio:
Terreno dato in affitto per usi agricoli per 5 anni ad un coltivatore diretto di 30 anni.
Reddito dominicale: 100
Reddito dominicale imponibile: 100

Il reddito dominicale, rivalutato dell'80%, deve essere ulteriormente rivalutato nella misura del 30%.


Esempio - terreno non dato in affitto a giovani agricoltori
Reddito dominicale: 100
Rivalutazione 80%: 100 x 80% = 80
Reddito dominicale rivalutato: 100 + 80 = 180
Rivalutazione 30%: 180 x 30% = 54
Reddito dominicale imponibile: 180 + 54 = 234


Esempio - terreno dato in affitto a giovani agricoltori
Reddito dominicale: 100
Rivalutazione 80%: non si applica
Rivalutazione 30%: 100 x 30% = 30
Reddito dominicale imponibile: 100 + 30 = 130

L'ulteriore rivalutazione non si applica in caso di terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma vale anche nel caso di terreni incolti.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

L'ulteriore rivalutazione non si applica anche nel caso di terreni non coltivati, come accade quando il terreno viene lasciato a riposto in applicazione delle tecniche agricole.


Esempio - terreno di proprietà di un coltivatore diretto
Reddito dominicale: 100
Rivalutazione 80%: 100 x 80% = 80
Reddito dominicale imponibile: 100 + 80 = 180


REDDITO AGRARIO

Anche il reddito agrario è determinato catastalmente ed esso deve essere rivalutato nella misura del 70%.


Esempio:
Reddito agrario: 100
Rivalutazione: 100 x 70% = 70
Reddito dominicale imponibile: 100 + 70 = 170

La rivalutazione non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori così come visto per il reddito dominicale.

Il reddito agrario, rivalutato del 70%, deve essere ulteriormente rivalutato nella misura del 30%.


Esempio - terreno non dato in affitto a giovani agricoltori
Reddito dominicale: 100
Rivalutazione 70%: 100 x 70% = 70
Reddito dominicale rivalutato: 100 + 70 = 170
Rivalutazione 30%: 170 x 30% = 51
Reddito dominicale imponibile: 170 + 51 = 221


Esempio - terreno dato in affitto a giovani agricoltori
Reddito dominicale: 100
Rivalutazione 70%: non si applica
Rivalutazione 30%: 100 x 30% = 30
Reddito dominicale imponibile: 100 + 30 = 130

L'ulteriore rivalutazione, anche per i redditi agrari, non si applica in caso di terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma vale anche nel caso di terreni incolti.

 
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