SOCIETA' AGRICOLE

QUANDO E' POSSIBILE OPTARE PER LA TASSAZIONE DEL REDDITO SU BASE CATASTALE

Aggiornato al 28.09.2020

Le società che svolgono un'attività agricola determinano il reddito secondo le regole proprie del reddito d'impresa.

Questa regola generale presenta, tuttavia, una eccezione stabilita dall'art.1, comma 1093, della L.296/2006. Tale articolo prevede un regime opzionale di tassazione del reddito delle società agricole che possono optare per la determinazione del reddito su base catastale.
Vediamo quando è possibile esercitare tale optazione, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla circolare 50/2010.


AMBITO SOGGETTIVO

Il regime di tassazione opzionale si applica:

  • alle società in nome collettivo;
  • alle società in accomandita semplice;
  • alle società a responsabilità limitata;
  • alle società cooperative;

che rivestono la qualifica di società agricole, in altre parole esse devono avere:

  • come oggetto esclusivo una delle attività indicate all'art.2135 del Codice civile;
  • nella ragione o denominazione sociale, l'indicazione di società agricola.

Non rientrano tra le società ammesse al regime opzionale, le società semplici in quanto per esse la determinazione del reddito su base catastale rappresenta il regime normale.
Sono inoltre escluse dal regime opzionale le società cooperative che svolgono solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti conferiti dai soci nel caso in cui non possiedono o non conducono un terreno, dato che in questa ipotesi, mancando il terreno, non possono determinare il reddito su base catastale.


ESCLUSIVITA' DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Per quanto concerne l'attività svolta, la società agricola, per essere considerata tale, può avere per oggetto solamente una delle attività indicate nell'art.2135 del Codice civile. Va precisato, però, che tale requisito formale deve trovare riscontro nell'attività concretamente svolta dalla società. Così, ad esempio, una società che ha per oggetto l'esercizio di un'attività agricola, ma di fatto esercita una attività di intermediazione di beni, non può essere considerata una società agricola e per tanto non buò beneficiare della tassazione opzionale del reddito su base catastale.

L'esclusività dell'attività agricola non viene meno se vengono poste in essere delle attività strumentali rispetto a quella principale con lo scopo di potenziare o migliorare l'attività agricola stessa. Così, ad esempio, affittare dei terreni con lo scopo di ampliare la propria attività agricola o contrarre un finanziamento per l'acquuisto di un trattore da impiegare nella coltivazione del terreno, sono attività strumentali rispetto a quella principale che non fanno venir meno l'esclusività dell'attività agricola.

Le società che detengono partecipazioni in altre società non possono essere considerate agricole in quanto manca il requisito della esclusività.

Tale principio ammette una eccezione. Essa si ha quando:

  • la società detiene una partecipazione in una società a sua volta agricola;
  • i dividendi derivanti da tale partecipazione sono inferiori rispetto ai ricavi derivanti direttamente dallo svolgimento dell'attività agricola.


Esempio: la società agricola Alfa detiene una partecipazione nella società agricola Beta. In un dato esercizio, i dividendi che Alfa ha percepito per la partecipazione a Beta amnontano a 1.000 mentre i ricavi conseguiti direttamente dallo svolgimento dell'attività agricola ammontano a 1.200. Poiché i dividendi percepiti da Alfa sono inferiori rispetto ai ricavi derivanti ad Alfa dallo svolgimento dell'attività agricola, la società Alfa può essere considerata una società agricola.

Non è necessario che la società agricola abbia anche la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.


POSSESSO DEI REQUISITI

La società agricola che voglia optare per la tassazione su base catastale deve possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta.


Esempio: la società agricola Alfa vuole optare, a partire dall'anno x, per la determinazione del reddito su base catastale. I requisiti relativi alla esclusività dell'attività agricola e alla indicazione di società agricola nella ragione sociale, devono essere presenti dal 1° gennaio dell'anno x.


ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto.


Esempio: la società agricola Alfa vuole optare, a partire dall'anno x, per la determinazione del reddito su base catastale. La scelta deve essere comunicata con la dichiarazione IVA da presentare nel corso dell'anno x+1.

Una volta esercitata l’opzione essa è vincolante per almeno un triennio. Una volta trascorso tale termine l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L'efficacia dell'opzione viene meno, anche prima del decorso del triennio, dal periodo d'imposta a partire dal quale cessano i presupposti.

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ATTIVITA' SVOLTA

Una distinzione va fatta, nell'ambito delle società agricole, tra:

  • società agricole che svolgono le attività agricole nei limiti previsti dall'art.32 del TUIR che stabilisce quelle che sono da considerarsi attività agricole. Tali attività sono le attività dirette:
    • alla coltivazione del terreno;
    • alla silvicoltura;
    • all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno;
    • le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno sul quale la produzione insiste;
    • le attività connesse alle precedenti, cioè quelle attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione di beni che, in base a quanto disposto da appostio decreto del ministero dell'economia e delle finanze, può essere considerata attività connesssa.

      I redditi percepiti da queste società sono interamente determinati su base catastale, se viene esercitata l'opzione.

  • società agricole che svolgono le attività agricole oltre i limiti previsti dall'art.32 del TUIR. Quindi:
    • allevamento di animali con mangimi che non sono ottenuti per almeno 1/4 dal terreno;
    • attività dirette alla produzione di vegetali quando la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno sul quale la produzione insiste;
    • attività agricole connesse che hanno ad oggetto beni diversi da quelli individuati con decredo ministeriale;
    • attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, e commercializzazione svolte su beni inclusi nel decreto ministeriale ma che non derivano prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali;
    • fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
    • attività agrituristica.

    I redditi percepiti da queste società, se è stata esercitata l'opzione, sono tassati catastalmente per la sola parte rientrante nel limite di produzione del reddito agrario, mentre la parte eccedente viene tassata analiticamente.


 
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