SOCIETA' AGRICOLE

COME DETERMINANO IL REDDITO LE SOCIETA' AGRICOLE CHE OPTANO PER LA TASSAZIONE SU BASE CATASTALE

Aggiornato al 28.09.2020

Le società agricole, di norma, determinano il reddito seguendo le regole proprie del reddito d'impresa, quindi come differenza tra costi e ricavi. Tuttavia, se ne ricorrono i requisiti, previsti dall'art.1, comma 1093, della L.296/2006 possono optare per la determinazione del reddito su base catastale.

Vediamo, nel caso venga esercitata l'opzione, come si deve procedere alla determinazione del reddito, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla circolare 50/2010.


Il reddito delle società agricole , durante il periodo di opzione per la tassazione in base a criteri catastali, conserva la qualifica di reddito d'impresa. Pertanto, in tale periodo, il reddito dichiarato è quello agrario (dato che la tassazione avviene su base catastale), ma la società deve comunque dichiarare, in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, i valori delle poste di bilancio. Come conseguenza, di tutto ciò, vi è la necessità per la società di continuare a tenere la contabilità secondo le regole proprie del regime normalmente adottato (contabilità semplificata o ordinaria) e di continuare, ad esempio, a calcolare gli ammortamenti dei beni strumentali secondo le consuete regole fiscali, a calcolare i consueti accantonamenti per poterli evidenziare nell’apposito prospetto della dichiarazione.

Lo scopo della compilazione del prospetto della dichiarazione dei redditi è quello di garantire la continuità dei valori nel caso di cessazione dell’opzione per il reddito agrario o di una sua revoca. In questa ipotesi, infatti, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto della dichiarazione.


Esempio:
società agricola che nell'anno x opta per il regime di tassazione su base catastale. Lo stesso anno la società acquista un trattore del costo di 40.000 euro.
Aliquota di ammortamento 9%.


L'impresa, nell'anno x, ammortizza il bene per 1.800 euro (40.000 per 4,5% ovvero la metà della quota di ammortamento trattandosi del primo anno di entrata in funzione del bene). Nel secondo esercizio ammortizza il bene per 3.600 euro (40.000 x 9%) e così anche l'anno successivo.

Se la società, al termine del triennio, cessa di adottare la tassazione del reddito su base catastale, dovrà ammortizzare il trattore per 31.000 euro (40.000 - 1.800 - 3.600 - 3.600). Chiaramente, delle quote di ammortamento calcolate nel triennio non si tiene conto nella determinazione del reddito di tali esercizi perché il reddito è determinato catastalmente. Quindi, la società agricola assoggetterà a tassazione il reddito agrario e, nel caso in cui i terreni coltivati siano di sua proprietà, anche il reddito dominicale.

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CESSIONE DI BENI MOBILI STRUMENTALI E DI BENI IMMOBILI

Diverso è il discorso per quanto concerne il caso di vendita del bene. Per quanto riguarda le pluvalenze e le minusvalenze derivanti dall’alienazione dei beni mobili strumentali occorre distinguere due ipotesi:

  • beni acquistati durante il periodo di vigenza dell'opzione.

    Le eventuali plusvalenze o minusvalenze non concorrono alla formazione del reddito;

  • beni acquistati in precedenza.

    In questo caso, le plusvalenze e le minusvalenze si determinano come differenza tra:

    • il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri di diretta imputazione
    • ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione. Le quote di ammortamento durante il periodo in cui si è optato per la tassazione del reddito su base catastale non riducono il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale.

      Esempio:
      La società agricola Alfa Srl acquista nell'anno x un trattore del costo di 40.000 euro. Al termine dell'esercizio x lo ammortizza per 1.800 euro. Mentre al termine dell'esercizio x+1 lo ammortizza per 3.600 euro e così anche al termine dell'esercizio x+2. Al 1° gennaio dell'anno x+3 opta per la tassazione del reddito su base catastale. Mentre nel corso dell'anno x+5 vende il trattore al prezzo di 35.000 euro.


      La plusvalenza realizzata è data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito (35.000 euro) e il costo non ammortizzato dell'esercizio x+2 (40.000 - 1.800 - 3.600 - 3.600 = 31.000) ed è pari a 4.000 euro.


Nel caso, invece, di cessione di beni immobili a prescindere dalla data di acquisto (quindi sia se acquistati prima dell'opzione per il regime di tassazione su base catastale, che durante tale regime) le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo i criteri ordinari. Le quote di ammortamento rilevate in vigenza dell'opzione vanno a ridurre il costo fiscale del bene.



RISCONTI E RIMANENZE

I risconti attivi e passivi e le rimanenze:

  • non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito nei periodi di vigenza dell’opzione;
  • vanno comunque evidenziati nell’apposito prospetto della dichiarazione.


COMPONENTI DI REDDITO RINVIATI AL FUTURO

I componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime di imposizione su base catastale, la cui tassazione o la cui deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia dell’opzione in base ad una facoltà concessa al contribuente o per obbligo di legge, concorrono, in via ordinaria alla determinazione del reddito.


Esempio: nell'esercizio x l'impresa consegue una plusvalenza derivante dalla cessione di un bene strumentale posseduto da più di 3 anni, pari a 5.000 euro.
L'impresa opta per la rateizzazione della plusvalenza nell'arco di 5 esercizi imputando a ciscun esercizio una quota di plusvalenza pari a 1.000 euro.
Nell'esercizio x e nell'esercizio x+1 essa assoggetta a tassazione le prime due quote della plusvalenza.
A partire dall'esercizio x+2 l'impresa opta per la tassazione del reddito su base catastale.
Nell'esercizio x+2 l'impresa dovrà sommare, al reddito determinato sulla base delle tariffe d'estimo, la quota di competenza della plusvalenza pari a 1.000 e così farà nei successivi 2 esercizi.



PERDITE D'ESERCIZIO

Per quanto riguarda le eventuali perdite subite dall'impresa esse potranno essere:

  • perdite prodotte in esercizi precedenti rispetto a quello in cui si opta per la tassazione su base catastale.
  • perdite prodotte nei periodi di vigenza dell'opzione per la tassazione su base catastale.

Entrambe le perdite possono essere portate in diminuzione del reddito determinato catastalmente.

 
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