BENI DI TRASCURABILE RILEVANZA PERCENTUALE
COME VANNO DETERMINATI I BENI DI TRASCURABILE RILEVANZA PERCENTUALE CHE POSSONO NON ESSERE RILEVATI NELLA CONTABILITA' DI MAGAZZINO
L’art.14 del DPR 600 stabilisce quelli che sono i beni che devono essere annotati nelle scritture ausiliarie di magazzino.
La stessa norma prevede che sono esclusi dall'obbligo di rilevazione nella contabilità di magazzino, i beni di trascurabile valore percentuale.
Per beni di scarsa rilevanza percentuale si intendono beni che teoricamente sono soggetti all’obbligo di rilevazione nella contabilità di magazzino, ma il cui costo complessivo, nel periodo d’imposta precedente, non eccede il 20% del costo sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni acquistati dall’impresa e suscettibili di registrazione, anche se di fatto non sono stati annotati perché di scarsa rilevanza percentuale.
I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
Nella individuazione dei beni da rilevare nella contabilità di magazzino, la norma in esame, ha introdotto l’analisi ABC. Tale analisi consiste nel suddividere i beni acquistati in base ad un ordine di importanza rappresentato dal costo complessivo degli acquisti effettuati nel corso del periodo d’imposta. I beni della classe A sono pochi come numero, ma hanno un elevato costo complessivo di acquisto. I beni della classe C sono molti come numero, ma hanno un costo complessivo di acquisto basso. I beni della classe B hanno una posizione intermedia.
Le imprese, normalmente, registrano nella contabilità di magazzino i beni della classe A e della classe B, mentre i beni della classe C non sono rilevati.
Il legislatore, con la norma in esame, ha voluto recepire questa prassi aziendale ponendo però un limite quantitativo, quello del 20% del costo.
Esempio:
l’impresa industriale Alfa Srl ha effettuato, nel corso del periodo d’imposta precedente,
i seguenti acquisti di beni soggetti all’obbligo di rilevazione nella contabilità di magazzino:
- Articolo A - costo di acquisto 154.000.000
- Articolo F - costo di acquisto 10.500.000
- Articolo C - costo di acquisto 35.000.000
- Articolo H - costo di acquisto 3.500.000
- Articolo E - costo di acquisto 21.000.000
- Articolo G - costo di acquisto 7.000.000
- Articolo B - costo di acquisto 87.500.000
- Articolo D - costo di acquisto 31.500.000
Per individuare quali sono i beni di trascurabile rilevanza percentuale che possono essere esclusi dalla rilevazione nella contabilità di magazzino disponiamo i nostri beni secondo un ordine crescente rispetto ai costi di acquisto e calcoliamo la percentuale di costo di ogni bene rispetto al costo complessivo di tutti i beni:
ARTICOLO | COSTO DI ACQUISTO | % SUL COSTO COMPLESSIVO | % CUMULATIVE |
---|---|---|---|
H | 3.500.000 | 1% | 1% |
G | 7.000.000 | 2% | 3% |
F | 10.500.000 | 3% | 6% |
E | 21.000.000 | 6% | 12% |
D | 31.500.000 | 9% | 21% |
C | 35.000.000 | 10% | 31% |
B | 87.500.000 | 25% | 56% |
A | 154.000.000 | 44% | 100% |
350.000.000 | 100% |
Nel determinare i beni che possono essere esclusi dalla rilevazione nella contabilità di magazzino siamo partiti dai beni che hanno la percentuale di incidenza più bassa. Tra questi andiamo ad individuare i beni la cui somma delle percentuali non supera il 20%. Quindi possiamo escludere dalle rilevazioni i beni H, G, F ed E.
I beni del gruppo D non possono essere esclusi, invece, poiché la loro somma con gli altri beni di scarsa rilevanza percentuale supera il 20%.
Ora supponiamo, in base all’esempio visto, che nell’esercizio x i beni H, G, F ed E non sono stati rilevati nella contabilità di magazzino.
Nell’esercizio x+1, nel determinare quali sono i beni di scarsa rilevanza percentuale dobbiamo tenere conto anche di essi e del loro costo, seppure non sono stati oggetto di rilevazione.
Supponiamo che, nell’esercizio x+1, la situazione sia la seguente:
ARTICOLO | COSTO DI ACQUISTO | % SUL COSTO COMPLESSIVO | % CUMULATIVE |
---|---|---|---|
H | 10.500.000 | 3% | 3% |
G | 17.500.000 | 5% | 8% |
F | 21.000.000 | 6% | 14% |
E | 28.000.000 | 8% | 22% |
D | 31.500.000 | 9% | 31% |
C | 35.000.000 | 10% | 41% |
B | 52.500.000 | 15% | 56% |
A | 154.000.000 | 44% | 100% |
350.000.000 | 100% |
Nell’anno x+1 possiamo escludere dalle rilevazioni i beni H, G, F.
I beni del gruppo E non possono essere esclusi dato che la loro somma con gli altri beni di scarsa rilevanza percentuale supera il 20%.
Negli esempi precedenti abbiamo disposto, nella tabella, i beni secondo un ordine crescente rispetto ai costi di acquisto. Tuttavia si potrebbe procedere anche usando una tabella nella quale i beni sono indicati secondo un ordine decrescente. Riprendiamo l’esempio relativo all’esercizio x e vediamo come avremmo dovuto procedere:
ARTICOLO | COSTO DI ACQUISTO | % SUL COSTO COMPLESSIVO | % CUMULATIVE |
---|---|---|---|
A | 154.000.000 | 44% | 44% |
B | 87.500.000 | 25% | 69% |
C | 35.000.000 | 10% | 79% |
D | 31.500.000 | 9% | 88% |
E | 21.000.000 | 6% | 94% |
F | 10.500.000 | 3% | 97% |
G | 7.000.000 | 2% | 99% |
H | 3.500.000 | 1% | 100% |
350.000.000 | 100% |
In questo caso, i beni che possono essere esclusi dalla rilevazione nella contabilità di magazzino, sono quelli che rimangono dopo aver raggiunto la percentuale cumulata di almeno l’80% del totale. Quindi si tratterà dei beni E, F, G ed H.
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