SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO: BENI INCLUSI ED ESCLUSI

QUALI BENI DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLE SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO E QUALI POSSONO ESSERE ESCLUSI SECONDO LE NORME FISCALI

Aggiornato al 28.09.2020

L’art.14 del DPR 600 contiene un elenco dei beni i cui movimenti devono essere rilevati nella contabilità di magazzino. Tali beni sono:

  • le merci destinate alla vendita, cioè quei beni acquistati dalle imprese mercantili per essere rivenduti così come sono;
  • le materie prime, le materie sussidiarie, le parti componenti e gli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti. Sono questi i beni che normalmente costituiscono il magazzino delle imprese industriali e che sono destinati alla realizzazione dei prodotti finiti immessi sul mercato;
  • le materie prime e gli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente, ovvero beni forniti dal committente alle imprese che effettuano lavorazione per conto terzi. Esempio: il filo e i bottoni forniti dal committente alle imprese di confezioni;
  • le materie prime tipicamente consumate nella fase di produzione dei servizi. Ad esempio: i detersivi per le imprese di pulizia;
  • i semilavorati, a condizione che siano distintamente classificati in inventario ed esclusi i prodotti in corso di lavorazione.

    La norma si riferisce a quegli elementi che, anche se destinati ad essere incorporati in altri beni durante il processo di lavorazione, hanno già acquistato una distinta individualità, sia pure nei limiti di uno stato grezzo, che permette loro di essere conservati in magazzino e, a determinate condizioni, di essere commercializzati.

    I semilavorati possono essere acquistati all’esterno o fabbricati all’interno, oppure possono essere in parte acquistati ed in parte fabbricati. La norma in esame stabilisce l’obbligo di registrazione per quelli rilevati distintamente in inventario cosa che riguarda i semilavorati acquistati all’esterno. Invece, se un elemento destinato ad essere incorporato in altri beni durante il processo di lavorazione, è prodotto all’interno dell’impresa la sua qualificazione come semilavorato o come prodotto in corso di lavorazione è lasciata all’impresa, in base alle proprie caratteristiche produttive e ciò anche nel caso in cui il semilavorato sia in parte acquistato e in parte fabbricato dall’impresa. Di conseguenza, nell’ipotesi di una classificazione del bene fra i prodotti in corso di lavorazione, non deve essere effettuata nessuna rilevazione nelle scritture di magazzino, mentre nel caso in cui il bene sia classificato come semilavorato esso dovrà essere rilevato tra le scritture di magazzino esattamente come per i semilavorati acquistati all’esterno (CM del 26/11/1981 n.40);

  • i prodotti finiti;
  • gli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti e destinati alla vendita.

    Gli imballaggi possono costituire un apprezzabile indice per operare un controllo indiretto della produzione e dei ricavi. Le imprese possono registrare le movimentazioni degli imballaggi per “gruppi omogenei” in relazione alle loro dimensioni, caratteristiche e valore.

    Tra gli imballaggi rientrano i contenitori (come ad esempio bottiglie, flaconi, ecc..) utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti predisposti per la vendita. Invece, non vanno considerati tra gli imballaggi soggetti a registrazione nella contabilità di magazzino, i cosiddetti materiali di consumo, quali ad esempio la carta da pacchi, le buste, le scatole di cartone per contenere una pluralità di prodotti con specifica autonomia di vendita (CM del 26/11/1981 n.40).


I restanti beni possono essere esclusi dall’obbligo di rilevazione dato che la relativa registrazione sarebbe eccessivamente onerosa e non fornirebbe apprezzabili risultati ai fini dei controlli. Ovviamente, nulla vieta all’impresa di comprendere nelle scritture di magazzino anche quei beni che non sono espressamente previsti dalla normativa e la cui rilevazione non è obbligatoria ai fini fiscali.

Nelle scritture ausiliarie di magazzino possono essere annotati anche, alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Ricapitolando:

Beni oggetto di rilevazione

  • Merci destinate alla vendita
  • Materie prime
  • Materie sussidiarie
  • Parti componenti
  • Altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti
  • Materie prime e altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente
  • Materie prime tipicamente consumate nella fase di produzione dei servizi
  • Semilavorati acquistati da terzi
  • Semilavorati prodotti all’interno solo se qualificati come tali in inventario
  • Prodotti finiti
  • Imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti


BENI ESCLUSI DALLE RILEVAZIONI FISCALI DI MAGAZZINO

Due sono le categorie di beni la cui rilevazione nelle scritture ausiliarie di magazzino è esclusa per espressa previsione di legge:


Altri beni che, seppure non espressamente esclusi da tale norma, si devono ritenere non soggetti all’obbligo di rilevazione nelle scritture ausiliarie di magazzino sono elencati nella CM 40/1981:

  • titoli azionari, obbligazionari e similari. Di conseguenza le società finanziarie non sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino;
  • materiali di consumo non fisicamente incorporati nel prodotto, salvo il caso in cui si tratti di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In questa categoria rientrano utensili, mole, lubrificanti, anticongelanti, guanti, filtri, ecc..
  • materiali per la manutenzione, compresi i pezzi di ricambio, salvo il caso in cui si tratti di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • materiali per la pulizia, salvo il caso in cui si tratti di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • materiale pubblicitario, salvo il caso in cui si tratti di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • cancelleria, salvo il caso in cui si tratti di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • imballaggi diversi da quelli utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti.

Ricapitolando:

Beni eslusi dall'obbligo di registrazione

  • Prodotti in corso di lavorazione;
  • Titoli azionari, obbligazionari e simili;
  • Materiali di consumo non fisicamente incorporati nel prodotto;
  • Materiali per la manutenzione compresi i pezzi di ricambio;
  • Materiali per la pulizia;
  • Materiale pubblicitario;
  • Cancelleria;
  • Beni di trascurabile rilevanza percentuale;

 
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