QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

COME STABILIRE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI UNA SNC

Aggiornato al 03.12.2014

L’art.5 del TUIR stabilisce le regole per la tassazione dei redditi prodotti in forma associata.

Tale articolo prevede che i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro percezione.

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Tuttavia è possibile che i soci prevedano delle quote di partecipazioni agli utili non proporzionali alle quote dei conferimenti.


Esse devono risultare, secondo quanto previsto dall’art.5 del TUIR:

  • dall’atto costitutivo;
  • da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata successivi rispetto all’atto costitutivo. In questo caso l’atto deve avere data anteriore rispetto all’ inizio del periodo d’imposta.


Esempio:
l’atto costitutivo della Rossi Mario & C. Snc prevede che la partecipazione dei soci agli utili avvenga in proporzione alle quote di capitale conferite da ognuno di essi.
Successivamente si decide di modificare tale regola e di prevedere un diverso criterio di partecipazione agli utili. La modifica viene effettuata stipulando un atto pubblico in data 01/12 dell’anno x. Essa avrà effetto a partire dal periodo d’imposta successivo, ovvero a partire dal 01/01 dell’anno x+1.


 
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