SVALUTAZIONE FISCALE DEL MAGAZZINO
LE NORME DEL TUIR IN MERITO ALLA SVALUTAZIONE DI MAGAZZINO
Vediamo, come vanno valutate fiscalmente le rimanenze di magazzino, secondo quando disposto dall’art.art.92 del TUIR e quanto è possibile effettuare, fiscalmente, la sua svalutazione.
- Se l’impresa adotta il criterio del costo specifico tale criterio è pienamente valido anche sotto il profilo fiscale e non viene applicata nessuna limitazione alla valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino.
- Se l’impresa valuta in bilancio le rimanenze con i criteri del costo medio ponderato, del FIFO o con i criteri del LIFO e delle sue varianti, il criterio civilistico adottato ha piena valenza anche a fini fiscali.
- Se l’impresa adotta un altro qualsiasi criterio il valore delle rimanenze determinato con il metodo del LIFO a scatti costituisce il valore minimo assegnabile alle rimanenze finali.
In tutti i casi nei quali l’impresa non effettua la valutazione delle rimanenze in base al costo specifico, se il valore medio calcolato dovesse risultare maggiore rispetto al valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo al quale valutare le rimanenze si ottiene moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.
Esempio.
L’impresa Alfa Srl al termine dell’esercizio procede alla valutazione fiscale delle rimanenze di materie prime sulla base dei seguenti dati:
Valutazione in bilancio effettuata sulla base del costo medio ponderato delle merci - quantità 16.000 pezzi - costo medio ponderato unitario 6 €;
Valutazione complessiva al costo medio ponderato: 16.000 x 6 € = 96.000 €.
Esercizio dell’impresa - coincide con l’anno solare
Ultimo mese dell’esercizio - dicembre
Valore normale medio del mese di dicembre - 5 €
Valore fiscale delle rimanenze - 16.000 pezzi x 5 € = 80.000 €.
In altre parole è possibile attribuire al magazzino un valore di 80.000 €. Questa, tuttavia, è una facoltà concessa al contribuente e non un obbligo: egli potrebbe effettuare, comunque, la valutazione a 96.000 €.
Il minor valore attribuito alle rimanenze vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
Secondo quanto dispone l’art.9 del TUIR, comma 9, il valore normale è dato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alla tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Affinché si possa procedere alla svalutazione fiscale del magazzino è necessario poter dimostrare il suo minor valore di mercato onde evitare possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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