VALUTAZIONE FISCALE DEL MAGAZZINO

LE REGOLE FISCALI PER LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Aggiornato al 01.10.2014

Ricapitoliamo, di seguito, i criteri fiscali di valutazione delle rimanenze di magazzino previsti dall’art.92 del TUIR.


BENI COMPRESI TRA LE RIMANENZE

Sono beni compresi tra le rimanenze:

  • beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • materie prime, sussidiarie, semilavorati, e altri beni mobili (esclusi quelli strumentali) acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.


REGOLA GENERALE DI VALUTAZIONE

  • Beni infungibili: valutazione a costi specifici.
  • Beni fungibili: valutazione effettuata raggruppando i beni per categorie omogenee
    • per natura
    • per valore

    Valutazione ad un valore non inferiore a quello che risulta applicando il metodo del LIFO a scatti annuale.



VALUTAZIONE IN BILANCIO

Valutazione in bilancio con il metodo:

  • della media ponderata;
  • del FIFO;
  • LIFO e sue varianti

Possibile la valutazione in base al criterio adottato in bilancio.

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SVALUTAZIONE DI MAGAZZINO

Se in un esercizio, il valore medio (determinato con il metodo del LIFO, della media ponderata o del FIFO) è maggiore del valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo è dato moltiplicando l’intera quantità di beni (indipendentemente dall’esercizio di formazione) per il valore normale.

Esercizi successivi : il minor valore attribuito alle rimanenze vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.


COMMERCIANTI AL MINUTO

Ammessa la valutazione con il metodo del prezzo al dettaglio a condizione che:

  • nella dichiarazione o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa.


VARIAZIONI CRITERI DI VALUTAZIONE (art.110, comma 6, TUIR)

In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi occorre darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

 
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