DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE PREPAGATE
IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le spese per l’acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nella misura dell’80% dal reddito del professionista a condizione che esse siano inerenti all’attività ed effettivamente documentate.
E’ questo il parere dell’Agenzia delle Entrate espresso nella circolare 47/E del 18/06/2008.
Infatti, il comma 3-bis dell’art.54 del TUIR, stabilisce che “le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art.1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, sono deducibili nella misura dell’80%”.
Il codice delle comunicazioni, nella parte alla quale fa rinvio la norma fiscale in esame, riguarda “i servizi forniti a pagamento, consistenti elusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva….”
Il tenore della disposizione comprende tutti i servizi concernenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefoniche, includendo sia quelle per la telefonia fissa che mobile.
Dato il tenore della norma si devono ritenere deducibili, nella misura dell’80%, le spese sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego di servizi telefonici.
Tuttavia affinché la deducibilità sia ammessa è necessario che i costi siano inerenti l’attività artistica o professionale svolta e sia possibile la tracciabilità della spesa che deve essere stata effettivamente sostenuta dal contribuente con la possibilità di conoscere le modalità di pagamento utilizzate.
La circolare non fornisce indicazioni più approfondite in merito alle concrete modalità di documentazione della spesa.
In precedenza, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto, con parere prot.907-34177/2004, aveva espresso opinione favorevole in merito alla deducibilità di tali costi dal reddito di lavoro autonomo a condizione che fossero inerenti alla attività professionale, debitamente documentati ed effettivamente sostenuti.
Nell’istanza il contribuente prospettava la seguente situazione: ricariche effettuate presso sportello bancomat o tramite collegamento internet home banking con rilascio di ricevuta in occasione dell’avvenuta ricarica e del relativo addebito sul c/c bancario intestato al contribuente e con evidenziazione del numero di cellulare per il quale viene effettuata la ricarica.
Data l’esistenza di una norma similare in materia di reddito d’impresa, si può ritenere che anche in quest’ultimo ambito siano deducibili le spese per l’acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate.
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