INFORTUNIO IN ITERE

LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Aggiornato al 06.12.2007

Si parla di “infortunio in itinere” per indicare l’infortuno capitato al lavoratore lungo il tragitto che va dal posto di lavoro alla propria abitazione o alla mensa o ancora ad un altro luogo di lavoro. Tale infortunio è coperto da tutela assicurativa, ma solamente a condizione che esso si verifichi durante il normale percorso di andata e ritorno dai due luoghi e che eventuali interruzioni o deviazioni siano dovute a causa di forza maggiore o a precise direttive del datore di lavoro o ad altre cause improrogabili ed essenziali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15973 del 18 luglio 2007, ha precisato che il lavoratore non ha diritto all’indennizzo da parte dell’Inail nel caso in cui l’infortunio in itinere sia avvenuto dopo una lunga pausa caffè al bar.

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Il caso esaminato era quello di un lavoratore dipendente che ha avuto un incidente stradale mentre tornava a casa dal proprio lavoro. Tuttavia egli, durante questo tragitto, si era fermato al bar per più di un ora.

Sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano ritenuto che il lavoratore non avesse diritto all’indennizzo da parte dell’Inail in quanto la lunga pausa aveva interrotto il nesso di causalità tra incidente ed indennizzo.

La Corte di cassazione si è espressa in maniera sostanzialmente analoga dato che la sosta del lavoratore non era necessaria e dunque non sussiste l’ipotesi di infortunio di itinere.

 
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